Un brevissimo flash per comunicarVi che è in atto un potente processo di revisione giudiziario (per ora, solo in primo grado) delle restrittive regole sul part time in edilizia invalse con l’art. 78 CCNL Edilizia (Ind.) e con la Circolare INPS 6/2010.
Di queste problematiche, abbiamo dato un cenno ormai in tempi risalenti, come documentato dalla mail sotto riportata.
Ora, da parte di alcuni Tribunali di primo grado (vedi, tra gli altri, Napoli nr. 32513/2012, Reggio Calabria del 24/3/2015), si contesta la legittimità dell’art. 78 CCNL cit. che prevede il noto “limite quantitativo” del 3% sui “contratti part time” in Edilizia.
In questo senso, i Tribunali hanno annullato Verbali INPS e INAIL che avevano disposto la forzosa trasformazione in full time di rapporti part time oltre il limite. Siamo, comunque, a raccomandare prudenza, perché non è del tutto chiaro a cosa porterà questa giurisprudenza. Da questo punto di vista, ogni possibile “prognosi” applicativa è prematura.
Non si può escludere, infatti, che la giurisprudenza, successivamente, si assesti su un’interpretazione più moderata: non si può, cioè, al momento, escludere la possibilità che il “limite quantitativo sul part time” ex. art. 78 cit. sia inteso come “regola di inversione probatoria” a beneficio degli Enti (INPS e INAIL), comunque utile in sede ispettiva.
E’ evidente che occorre attendere il pronunciamento della Corte di Cassazione, e attenersi, prudenzialmente, in caso di stipula di rapporti part time in Edilizia, al “limite quantitativo” del 3%, così come fin qui gestito.
A disposizione per aggiornamenti
Di queste problematiche, abbiamo dato un cenno ormai in tempi risalenti, come documentato dalla mail sotto riportata.
Ora, da parte di alcuni Tribunali di primo grado (vedi, tra gli altri, Napoli nr. 32513/2012, Reggio Calabria del 24/3/2015), si contesta la legittimità dell’art. 78 CCNL cit. che prevede il noto “limite quantitativo” del 3% sui “contratti part time” in Edilizia.
In questo senso, i Tribunali hanno annullato Verbali INPS e INAIL che avevano disposto la forzosa trasformazione in full time di rapporti part time oltre il limite. Siamo, comunque, a raccomandare prudenza, perché non è del tutto chiaro a cosa porterà questa giurisprudenza. Da questo punto di vista, ogni possibile “prognosi” applicativa è prematura.
Non si può escludere, infatti, che la giurisprudenza, successivamente, si assesti su un’interpretazione più moderata: non si può, cioè, al momento, escludere la possibilità che il “limite quantitativo sul part time” ex. art. 78 cit. sia inteso come “regola di inversione probatoria” a beneficio degli Enti (INPS e INAIL), comunque utile in sede ispettiva.
E’ evidente che occorre attendere il pronunciamento della Corte di Cassazione, e attenersi, prudenzialmente, in caso di stipula di rapporti part time in Edilizia, al “limite quantitativo” del 3%, così come fin qui gestito.
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STUDIO FRANCESCO LANDI-FERRARA
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