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martedì 15 settembre 2015

INGEGNERI, LE COLLABORAZIONI PROFESSIONALI MONOCOMMITTENTI DOPO IL JOBS ACT: POSSIBILE LA COCOCO?

Caso:
Ingegnere con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una Società di Progettazione. A quale Cassa previdenziale è tenuto a versare contributi?

Risposta:
In una nota del 25/2/2015 Prot. nr. 4594, il Ministero dell’Economia delle Finanze aveva riepilogato i termini dei casi in cui il reddito prodotto dal Professionista non sia riconducibile a reddito professionale ex. art. 53 TUIR, ma reddito “assimilato a lavoro dipendente”.
La questione presenta immediate ricadute in punto di individuazione della Cassa di Previdenza competente: nel caso di reddito professionale, è competente la speciale Cassa professionale INARCASSA, nel secondo caso, l’INPS-Gestione Separata.

Fino al 25/6/2015, non era consentito agli Ingegneri stipulare collaborazioni coordinate e continuative “a progetto” per attività rientranti nell’esercizio della professione (art. 61.3°comma D.lgs. 276/03).
Questi rapporti, anche quando dotati di tutti i crismi della cococo ex. art. 409 cpc (es. mono-committenza, coordinamento stabile col Committente), non avrebbero in nessun caso essere potuto essere riconducibili alla tipologia contrattuale delle “cocopro” e, quindi, alla qualificazione fiscale di “reddito assimilato a rapporto di lavoro dipendente”: in questo caso, i redditi non avrebbero potuto scontare la contribuzione Separata INPS, ma solo la contribuzione INARCASSA

Dopo il 25/6/2015, con l’entrata in vigore del D.lgs. 81/2015, viene abrogato l’art. 61.3°comma D.lgs. 276/03: certamente alle collaborazioni dell’Ingegnere si applica l’art. 409 cpc.

Nel vigore dell’art. 409 cpc, la qualificazione fiscale (e previdenziale) delle collaborazioni autonome dell’Ingegnere (sicuramente “giustificata” e non assimilabile a lavoro dipendente, secondo la nuova regola sul lavoro autonomo ex. art. 2.2°comma lett. b) del D.lgs. 81/2015), devono seguirsi le stesse regole estrapolate dall’Amministrazione Fiscale e dall’INPS nei tempi antecedenti l’entrata in vigore dell’art. 61.3°comma D.lgs. 276/2003 (quando vigeva solo l’art. 409 cpc come norma di tipizzazione/qualificazione delle “collaborazioni coordinate continuative”).

Di qui, le seguenti conclusioni pratiche:

1) Collaborazione ha per oggetto attività “istituzionali” dell’Ingegnere: Il reddito da collaborazione deve qualificarsi, senza margine di dubbio alcuno, come “reddito professionale”, imponibile fiscalmente come “lavoro autonomo” ex. art. 53 TUIR e imponibile previdenziale secondo INARCASSA. Su queste conclusioni, era già assestata l’Amministrazione Fiscale nel pieno vigore dell’art., come si desume dal tenore inequivoco della Circolare Ag. Entr. 67/2001.
2) “Collaborazioni” chiaramente finalizzate a compiti extra-professionali dell’Ingegnere: in questi casi, si può ravvisare una qualificazione fiscale diversa da “lavoro autonomo” e assoggettabile a “Gestione Separata INPS”: tipicamente, nei casi di Amministratore e Sindaco di Società. N.B.: In tutti gli altri casi, diversi da Sindaco e Amministratore, in cui sia in discussione se la cococo investe compiti extra-professionali, e che la contribuzione utile è INPS-Gestione Separata (non INARCASSA), l’onere della prova è a carico dell’Ingegnere. Per una nomenclatura, sommaria, ma utile, delle attività “tipiche” e “atipiche” di Ingegneri (e Architetti), si rinvia alla Circ. INPS 72/2015.
A disposizione per ulteriori approfondimenti

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