Il Datore di Lavoro non può spiare le conversazioni Skype dei Dipendenti. Questo era il contenuto di un provvedimento del Garante della Privacy del 4 giugno 2015, che ora torna di particolare attualità, con la riforma dei "controlli a distanza", indotta dal D.lgs. 151/2015, ed ora in vigore.
Secondo la nuova disciplina sono esclusi dalla disciplina dei controlli a distanza (e dai relativi oneri autorizzatori) gli "strumenti" apprestati dal Datore "per rendere la prestazione lavorativa", tra cui smartphone, tablet etc.
Virtualmente, il "controllo via skipe" potrebbe rientrare nelle nuove prerogative di controllo del Datore di Lavoro, almeno secondo un'interpretazione particolarmente larga della nuova normativa.
A questa questione, abbiamo di recente dedicato un lungo post del 15/9 us. cui rinviamo nel link: http://costidellavoro.blogspot.it/2015/09/la-riforma-dei-controlli-distanza-casi.html.
In quel contributo, consigliavamo ai Datori di Lavoro di applicare le nuove norme sui "controlli a distanza", nel dubbio, e fino a prima pronuncia ministeriale, tenendo nel massimo conto il parere del Garante della Privacy, alla luce dei "vincoli UE" che gravano sulla disciplina della Privacy (di applicazione "necessaria" da parte della UE, a partire dalla l. 675/96 in avanti). In particolare, le Aziende devono tener conto, fino a nuova pronuncia, delle Linee Guida sulla videosorveglianza del Garante della Privacy.
Questo atto resta un atto normativo di obbligatorio riferimento: di questo avviso, anche il sito Altalex, cui si rinvia:
Skype, Garante della Privacy: Datore non può spiare conversazioni dei dipendenti.
"Il datore di lavoro non
può spiare le conversazioni Skype dei dipendenti. Il contenuto di
comunicazioni di tipo elettronico o telematico scambiate dai dipendenti
nell'ambito del rapporto di lavoro godono di garanzie di segretezza
tutelate anche a livello costituzionale.
Il principio è stato riaffermato dal Garante privacy nell'accogliere
il ricorso proposto da una dipendente che lamentava l'illecita
acquisizione di conversazioni, avute con alcuni clienti/fornitori, poste
poi alla base del suo licenziamento.
A seguito del provvedimento del Garante il datore di lavoro non potrà...".
(...)
PER CONTINUARE NELLA LETTURA, ANDATE AL LINK:
http://www.altalex.com/documents/news/2015/09/30/skype-datore-di-lavoro-non-puo-spiare-le-conversazioni-dei-dipendenti
Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
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QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI" GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.
NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.
IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.
NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.
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