Il Jobs Act, con il D.lgs. relativo alle cd “politiche attive”, introduce l’atteso “assegno di ricollocazione” per lavoratori disoccupati da più di 4 mesi, che, nell’intenzione dell’Esecutivo, dovrebbe rendere più efficace e fluida l’assistenza ai lavoratori in cerca di occupazione e migliorare la resa delle “politiche attive” (art. 23).
In attesa di commenti ufficiali, possiamo delineare come segue le principali linee guida del nuovo istituto:
- L’assegno è riconosciuto solo ai percettori della nuova prestazione NASPI, disoccupati da più di 4 mesi (ricordiamo che, al decorrere del periodo di inattività del disoccupato, l’assegno NASPI si riduce: quindi, l’assegno di ricollocazione dovrebbe bilanciare questa riduzione proporzionale);
- Il quantum dell’assegno è proporzionale “al profilo” del soggetto da assistere: verosimilmente, saranno stilati degli scaglioni di “occupabilità” in proporzione al quale verrà disegnata l’attribuzione della NASPI (le misure saranno definite dalla nuova ANPAL, Autorità Nazionale Politiche Attive del Lavoro, soggetto chiamato a gestire l’attuazione dell’assegno);
- L’erogazione dell’assegno è subordinato alla stipula del cd “patto di servizio” con i Centri per l’Impiego per l’avvio del percettore ad iniziative formative.
- Correlativamente, per incentivare questo percorso, e per incentivare la stipula del cd “patto di servizio”, che, nell’economia del disegno legislativo, è l’architrave del nuovo sistema di tutele, viene rafforzato il sistema della cd “condizionalità”: oggi, il mantenimento della NASPI (ma anche di altre misure di sostegno al reddito), è subordinato alla stipula del “patto di servizio”.
Questi, al momento, i tratti caratterizzanti dell’istituto.
Ministero ed Istituti dovranno intervenire per chiarire gli aspetti ancora oscuri: in particolare, non è chiaro se l’assegno sia compatibile o meno con la percezione di voucher o con lavoro a chiamata.
Allo stesso modo, è da verificare se e come tale istituto sia concorrenziale con i tradizionali istituti di CIG o CIGS e se questi potranno disincentivarne l’applicazione.
Evidentemente, ogni ulteriore considerazione è rimessa all’adozione degli appositi atti di attuazione e chiarimento degli organi amministrativi competenti.
A disposizione per approfondimenti
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