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giovedì 17 settembre 2015

LAVORATRICE CONDUCENTE DI LINEA IN GRAVIDANZA: QUALE INTERDIZIONE DAL LAVORO?

Quesito:
Lavoratrice conducente di linea rimane incinta. Essendo il lavoro di “conducente di linea” qualificabile come “lavoro usurante” ex. D.lgs. 67/2011, si applicano tutele particolari in questo caso?

Risposta (Interpello Min. Lav., nr. 16/2015):
La soluzione al caso va trovata partendo dall’art. 7 D.lgs. 151/2001, che dispone il divieto di adibire le Lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi, insalubri, come definiti dall’art. 5 DPR 1026/1976 (All. A), ovvero comportanti il rischio di esposizione a particolari agenti e condizioni di lavoro che renderebbero insicuro ed insalubre l’ambiente di lavoro (all. B).
Ora, si da il caso che l’art. 5, All. A citato, alla lettera “o”, disponga il divieto di lavoro della Lavoratrice madre i lavori espletati “a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullmann e di ogni altro mezzo di comunicazione in modo” per tutto il periodo della gestazione e fino a tre mesi dopo il parto (termine del periodo dia astensione obbligatoria).
Nel periodo non coperto da astensione obbligatoria, la Lavoratrice deve essere adibita ad altre mansioni, compatibili con il suo stato. Eventuali più lunghi periodi di interdizione (es. fino a 7 mesi dopo il parto) potranno essere disposti solo se la mansione della Lavoratrice madre riveste altri fattori di rischio che, ai sensi dell’art. 5 cit., vietano l’adibizione della Lavoratrice madre (es. All. A, lett. b, c, d).
Nei confronti delle Lavoratrici madri, l’art. 28 D.lgs. 81/2008 richiede una speciale attenzione nella valutazione dei rischi verso la Lavoratrice madre, che, durante la gestazione, dovrà essere destinataria di misure di sicurezza, speciali, adattate alle sue particolari condizioni.
A disposizione per approfondimenti

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