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lunedì 14 settembre 2015

IL LAVORO ACCESSORIO NEL PUBBLICO IMPIEGO

Quesito:
Un Ente Pubblico può impiegare un Lavoratore con il voucher di lavoro accessorio? La legge opera una distinzione tra Enti Pubblici?

Risposta:
Sotto questo versante, i cambiamenti tra la legge Monti-Fornero e il Jobs Act sono minimi.
La previsione dell’art. 48.4° comma è del tutto identica a quella dell’art. 70.3°comma (come modificata dalla l. 92/2012): “Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno”. Il “Committente Pubblico” è agevolmente definibile con rinvio all’art. 1.2°comma D.lgs. 165/2001:

“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.

Non essendo il “Committente Pubblico” assimilabile al “Committente Imprenditore/Professionista”, ne consegue che, in questo caso, il lavoro accessorio, nell’ambito della PA, può essere attivato entro un range di € 7.000 netti per anno civile, nella totalità dei Committenti (anche privato).
Una particolare limitazione è prevista per la speciale previsione di voucher per soggetti che beneficiano di “ammortizzatori sociali”: questi, nel limite di € 3.000 netti annui (anno civile), possono essere assunti solo da “Enti Locali” (con chiara esclusione per gli altri Enti Pubblici ex. art. 1.2°comma D.lgs. 165/2001).
In tutti i casi, i voucher sono attivabili

“nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno”.

Tale espressione postula il rinvio ad ogni disposizione legale, amministrativa, interna suscettibile di incidere sul personale flessibile della PA, a partire dalla norma-quadro ex. art. 36 D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni.

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