Dopo lunga diatriba e controversia, il Ministero degli Interni, acquisito il parere del Consiglio di Stato (nr. 01048/2015), ha dichiarato che i cittadini Extra UE soggiornanti in Italia con permesso per “motivi religiosi” (art. 5.5°comma D.lgs. 268/1998), per lo più "Ministri di culto", non possono ottenere la conversione del permesso di soggiorno per “lavoro subordinato”.
C’è da credere che la partita non si sia chiusa. La Camera dei Deputati ha emesso in data 10/6/2015 (ordine del giorno 9/2977-A/8) ha sposato la tesi più “liberale” e “permissiva” sulla questione, ma ha addirittura ritenuto tale interpretazione “conforme” al diritto UE sui migranti (Direttiva Rimpatri 2008/115/CE); il richiamo alla normativa UE (congiunto a Costituzione) potrebbe costituire un forte richiamo per la Magistratura a pervenire ad un’interpretazione difforme (magari con ricorso alla Consulta) da quella prospettata dal Ministero dell’Interno. A margine, ricordiamo che la fattispecie descritta non riguarda il caso dei Seminaristi extra UE che vengano a soggiornare in Italia per studiare teologia, i quali dovranno conseguire un permesso di soggiorno per motivi di Studio.
A questi, il permesso per motivi di Studio potrà essere convertito in permesso da lavoro subordinato, secondo le previsioni ex. art. 14.4°comma DPR 394/1999:
Art. 14. Conversione del permesso di soggiorno.
(…)
4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
A disposizione per approfondimenti
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