Lavoratrice madre dimissionaria sollevata dall'obbligo del preavviso ex. art. 2118 Codice Civile, solo entro un anno di vita del bambino; non fino ai tre anni, previsti per la speciale "convalida" (per Lavoratori Madri/Padri) ex. art. 04.17°-21° comma l. 92/2012.
Con Interpello nr. 28/2014, il Ministero del Lavoro
provvedeva a consolidare un'interpretazione tra art. 54-55 D.lgs. 151/2001 e
disposizioni sulla "convalida" delle dimissioni ex. l. 92/2012, che coincide con l'interpretazione da Noi elaborata nel post risalente di giugno 2013 (visibile al link: http://costidellavoro.blogspot.it/2013/06/il-preavviso-nelle-dimissioni.html).
Il Ministero ha argomentato che il più lungo termine dei "03 anni" concerne una disposizione "speciale" (relativa alla procedura "convalida"), e non la disposizione sul preavviso.
Si
coglie l'occasione di ricordare che l'Interpello riguarda anche i genitori
adottivi/affidatari, i quali:
- Si dimettano entro l'anno dall'ingresso del Minore nel
nucleo familiare (art. 55.u.c. D.lgs. 151/2001: preavviso):
- Si dimettano entro il triennio dall'ingresso del Minore nel
nucleo familiare o dalla comunicazione ex. art. art. 54.09°comma D.lgs.
151/2001-invito a recarsi all'estero (art. 55 coordinato con legge 92/2012:
obbligo di convalida).
STUDIO FRANCESCO LANDI, FERRARA
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