R: Ai sensi
dell’art. 02.01°comma del Decreto Direttoriale 1709/2014, l’agevolazione de qua può essere riconosciuta a tutti i
Datori di Lavoro privati, con esclusione dei Datori di Lavoro domestici
(oggetto di espressa esclusione ex. art. 04.05°comma Decreto Direttoriale).
Non
è rilevante, ai fini dell’ammissione al programma di agevolazione, che il
Datore di Lavoro rivesta la qualifica di Imprenditore.
Rientrano,
pertanto, nel campo applicativo della Garanzia Giovani anche i soggetti ex.
art. 2083 Codice Civile, come
coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti, professionisti,
associazioni ed organizzazioni sindacali e datoriali, fondazioni, partiti
politici etc.
---
D: Quali tipologie di Lavoratori possono
accedere agli incentivi della Garanzia
Giovani?
R: Possono
accedere alla Garanzia Giovani giovani
di età compresa tra i 16 (che abbiano assolto all’obbligo scolastico) e i 29
anni (29 anni e 364 giorni), che vengono registrati presso un Centro per
l’Impiego o un soggetto privato accreditato (ad esempio, Agenzia per il Lavoro)
e che appartengono alla cd categoria NEET, ovvero non studiano, non lavorano,
non sono inseriti in un percorso formativo.
La
registrazione può avvenire al compimento dei 15 anni, ma, ai fini
dell’occupazione e della conseguente erogazione dell’incentivo (se spettante),
è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione
e non sia arrivato al giorno di compimento del 30mo anno.
I
giovani, per accedere a tali agevolazioni, devono registrarsi, compilando un
modulo scaricabile dal portale www.garanziagiovani.it
o da quello delle Regioni interessate, e deve essere inviato in via
esclusivamente telematica. In seconda battuta, il giovane viene contattato dal
Centro per l’Impiego o da altro soggetto privato accreditato per un colloquio
individuale onde disaminare le iniziative possibili in suo favore. Tale
attività si chiude con la fase al momento la più “esoterica” della procedura,
la “profilazione” del Lavoratore (classe di “alto rischio disoccupazione”,
“basso rischio” e così via), da cui dipenderà la graduazione degli incentivi.
Da ultimo, tali informazioni verranno archiviate in un’anagrafica personale del
Dipendente ex. D.lgs. 181/2000.
---
D: Quali sono le tipologie di lavoro
incentivati?
R: Ai sensi dell’art. 04 del Decreto,
l’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato, anche in
somministrazione, di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni a
tempo indeterminato, anche in somministrazione.
In
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, l’agevolazione spetta soltanto
nel caso in cui l’assunzione avvenga a tempo indeterminato.
L’incentivo è
riconosciuto per tutte le assunzioni che siano state effettuate in un arco
temporale compreso tra il 03/10/2014
e il 30/06/2017 e viene
attribuito anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della
competenza provinciale relativa al Centro per l’Impiego o all’ambito
territoriale di accrediamenti dell’Agenzia che ha preso in carico il giovane
(art. 03.01°comma).
Il
beneficio è condizionato dal fatto che il rapporto si svolga in una delle Regioni
o Province Autonome elencate in apposito elenco (la Val d’Aosta è esclusa,
insieme a Piemonte, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano).
---
D: Sono agevolati da Garanzia Giovani i
rapporti di lavoro part time?
R: In caso di assunzioni a tempo parziale,
il beneficio spetta pro quota, a condizione, però, che l’assunzione determini
un impegno orario del Dipendente non inferiore al 60% dell’orario normale
previsto dal CCNL.
---
D: Sono agevolati da Garanzia Giovani i
rapporti di lavoro subordinato dei Soci di Cooperativa?
R: L’incentivo viene riconosciuto anche
per i rapporti di lavoro subordinato in favore dei Soci di una Cooperativa di
produzione e lavoro, stipulati, oltre il vincolo associativo, secondo la
previsione contenuta nell’art. 01.03°comma della legge 142/2001 (Vedi Circ.
INPS 118/2014 par. 3).
---
D: Rientrano
tra le Aziende agevolabili le Agenzie di Somministrazione?
R: Alle Agenzie di somministrazione non
spetta l’agevolazione, ove siano destinatarie di altri programmi di incentivazione
pubblica per la ricollocazione del personale.
---
D: I
Lavoratori assunti con Garanzia Giovani sono equiparati ai fini giuslavoristici
ai “Dipendenti comuni” (ai fini delle soglie dimensionali del licenziamento,
del tetto alle assunzioni dei disabili etc.), oppure no?
R: Alle assunzioni a tempo
indeterminato, sono immediatamente applicabili tutti gli istituti specifici,
rientrando, come gli altri Lavoratori, nell’organico dell’impresa, essendo
computabili ai fini dell’applicazione di una serie di istituti condizionati
nell’applicazione a determinati limiti dimensionali.
---
D: I lavoratori assunti con contratto a
termine con Garanzia Giovani devono
rispettare i “limiti quantitativi” del DL 34/2014?
R: Si applicano al riguardo le disposizione
di cui agli artt. 01 e 10.07°comma del D.lgs. 368/2001.
L’ammissione
alla Garanzia Giovani non è
contemplata quale ipotesi che esonera di per sé l’Azienda dall’osservanza dei
“limiti quantitativi” di legge, salvo che l’agevolazione copra le tipologie di
assunzioni a termine già esonerate (assunzioni stagionali, assunzioni per
“avvio attività”, assunzioni sostitutive, assunzioni dello spettacolo etc.).
Pertanto,
le assunzioni a termine dovranno osservare i nuovi “limiti di contingentamento”
ex DL 34/2014 (non più di 1 assunzione a termine per Datori di Lavoro fino a 5
Dipendenti, 20% delle assunzioni a tempo indeterminato per i Datori di Lavoro
con più di 05 Dipendenti).
Probabilmente,
l’assunzione a termine in violazione di tali limiti, oltre a determinare a
carico del Datore l’applicazione delle nuove sanzioni amministrative ex DL
34/2014, non potrebbe essere ammessa ad incentivo: ciò, infatti, sarebbe
impedito dall’art. 01.1175°comma l. 296/06, richiamato da Circ. INPS 118/2014,
che subordina il riconoscimento delle agevolazioni per le assunzioni di
lavoratori dipendenti ai Datori di Lavoro al rispetto delle “condizioni di
legge e di CCNL per la tutela del lavoratore”.
Parrebbe,
cioè, ammissibile, in questo caso, l’agevolazione per i soli rapporti di lavoro
a tempo indeterminato.
---
D: Quali tipologie di rapporti di lavoro
sono esclusi dai benefici della Garanzia
Giovani?
R: Sono esclusi dall’agevolazione i
seguenti rapporti:
-
L’apprendistato
(anche se a tempo indeterminato, essendo già diversamente agevolato);
-
Lavoro
intermittente, anche se a tempo indeterminato (l’esclusione si
giustifica a fronte della insuperabile “precarietà” del rapporto medesimo);
-
Lavoro
domestico, non ritenuto un contratto “naturale” per l’ingresso pieno
nel mondo del lavoro;
-
Lavoro
ripartito ex. art. 41 ss. D.lgs. 276/03;
-
Lavoro
accessorio, per la conclamata marginalità della prestazione;
-
Rapporti
agricoli, sia a termine, sia a tempo indeterminato.
---
D: La circostanza che il giovane abbia già
svolto lavoro con un rapporto autonomo, o di cocopro, o di voucher preclude
l’accesso alla Garanzia Giovani?
R: Non si rinvengono nel Decreto simili
limitazioni.
Pertanto,
pregressi contratti di collaborazione, pregressi rapporti di Associazione in
Partecipazione e rapporti in Partita IVA anche se archiviati al Centro per
l’Impiego, non precludono la fruizione di dette agevolazioni.
---
D: Il Lavoratore “giovane” può beneficiare
dell’agevolazione una sola o più volte?
R: Come ricordato dall’INPS nella
Circolare nr. 118/2014, l’incentivo può essere riconosciuto per un solo
rapporto.
In altre
parole, se un giovane viene assunto a tempo determinato da un’Azienda, e poi il
rapporto cessa, il medesimo Lavoratore non è più finanziabile in caso di nuova
assunzione a tempo determinato da altra Azienda, in quanto la ratio dell’agevolazione risiede nel
favorire il “primo ingresso” nel mondo del lavoro dipendente. E’ evidente che
questo determina rilevanti problemi operativi in capo all’Azienda che assuma il
giovane, che dovrà ben documentarsi (anche consultando, tramite il proprio
Consulente, gli archivi del Centro per l’Impiego) circa la sussistenza di altri
rapporti di lavoro.
N.B. Nel caso invece di assunzione a
tempo determinato di giovane già eventualmente coperto (in precedente rapporto
di lavoro) da “Garanzia giovani”, questi può fruire comunque dell’agevolazione
(anche nel nuovo rapporto), se il Datore procede alla sua trasformazione a
tempo indeterminato.
----
D: Un’Azienda che abbia una sede
a Milano e una secondaria a Bologna, a quale Regione dovrà rivolgersi per
chiedere l’incentivo?
R: Il quesito è importante: ad
ammettere la competenza dell’Emilia, l’agevolazione spetterebbe solo per le
assunzioni a tempo indeterminato; ad ammettere la competenza della Lombardia,
l’agevolazione spetterebbe anche per assunzioni a termine (sia pure per periodi
non inferiori a 06 mesi).
Il giovane
interessato a fruire dei benefici dovrà registrarsi telematicamente al
Programma Garanzia Giovani della Regione, che può essere quella della Provincia
in cui ha domicilio o altra. Una volta iscritto, sarà la Regione a indicare al
giovane il Centro per l’Impiego o l’Ente Privato accreditato competente per
“intervistarlo” e “profilarlo”.
Il Datore può
spendere presso l’INPS il beneficio anche fuori dalla Provincia di competenza
del Centro per l’Impiego, ma non al di fuori della Regione che ha preso in
carico la pratica.
Pertanto, se
il rapporto dovesse svolgersi in Emilia Romagna, si applicheranno le
agevolazioni della Garanzia Giovani
dell’Emilia (limitate ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato); se il
rapporto dovesse svolgersi in Lombardia si applicheranno le agevolazioni della
Lombardia, e potranno essere ammessi anche lavoratori a termine.
---
D:
Quanto si prende come incentivo?
R:
GARANZIA GIOVANI
MISURA INCENTIVO IN RELAZIONE ALLE
“CLASSI DI PROFILAZIONE”
|
1- BASSA
|
2- MEDIA
|
3-ALTA
|
4-MOLTO
ALTA
|
Rapporto a tempo determinato, la cui
durata è pari o superiore a sei e inferiore a dodici mesi
|
--
|
--
|
€ 1.500
|
€ 2.000
|
Rapporto a tempo determinato, la cui
durata è pari o superiore a dodici mesi
|
--
|
--
|
€ 3.000
|
€ 4.000
|
Rapporto a tempo indeterminato
|
€ 1.5000
|
€ 3.000
|
€ 4.500
|
€ 6.000
|
---
D: Quali sono le condizioni per fruire di
detto benefico?
R: La Circolare INPS nr. 118/2014 richiama
le condizioni generali per l’accesso ai benefici contributivi:
-
L’adempimento degli obblighi contributivi (art.
01.1175-1176°comma l. 296/06);
-
L’adempimento alla normativa sull’Igiene e la Sicurezza
nei luoghi di lavoro (art. 01. 1175-1176°comma l. 296/06);
-
Il rispetto del trattamento economico e normativo
scaturente dall’applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della
contrattazione di secondo livello, se esistente (art. 01.1175-1175°comma l.
296/06);
-
Il rispetto dei diritti di precedenza previsti dalla
legge e dal CCNL (lavoratori licenziati, lavoratori con precedenti contratti a
termine);
-
Assenza di CIGS o contratti di solidarietà relativi a
qualifiche analoghe a quelle concernenti il lavoratore oggetto dell’incentivo,
assunzione, entro 06 mesi, di lavoratore licenziato da Azienda controllata o
collegata etc.);
-
Rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, in
vigore dal 01/01/2014, alla luce dei Regolamenti CE nr. 1407/2013, come
descritta dall’INPS nella Circolare nr. 102/2014 che, tra l’altro, ricorda due
fondamentali assunti: a) Le imprese
in difficoltà alle quali è applicabile la disciplina sugli aiuti minori, b) e quello di impresa unica, con la
conseguenza che il massimale di aiuto viene a determinarsi computando l’insieme
delle imprese per le quali sussiste il criterio di collegamento, ben delineato
e ricordato nella Circolare appena citata.
---
D: Lavoratore giovane
disoccupato da più di 24 mesi, potenzialmente destinatario dell’agevolazione
ex. art. 08.09°comma l. 407/90 e dell’agevolazione “Garanzia Giovani”. Quale
agevolazione percepisce?
R.: In questo caso, il concorso
di due distinte norme agevolative va risolto a favore della norma ex. l.
407/90, che si applica, a discapito della “Garanzia Giovani”.
La Circolare
INPS 118/2014 ha così interpretato il disposto dell’art. 07.03°comma:
“L’incentivo non è cumulabile con
altri incentivi all’assunzione di natura economica e contributiva”, ritenendo
che tale norma operi come una clausola di “sussidiarietà”, tale cioè da imporre
l’applicazione della Garanzia Giovani solo alla dimostrata insussistenza di
altra disposizione agevolativa.
GARANZIA
GIOVANI-COSA FARE PER …
Il Datore di
Lavoro, che intenda assumere un giovane con l’incentivo “Garanzia Giovani”
dovrà:
-
Indicare il nominativo del Dipendente che intende
assumere o che è stato già assunto o che ha visto trasformato, senza soluzione
di continuità, il proprio rapporto a termine già “beneficiato”;
-
Indicare la Regione, o la Provincia Autonoma, ove
avverrà la prestazione dell’attività lavorativa;
-
Inviare l’istanza solo ed esclusivamente attraverso il
modello GAGI predisposto dall’Istituto e disponibile all’interno
dell’applicazione DIResCo (Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente),
rinvenibile nel sito www.inps.it.
-
Entro le 24 ore successive, l’INPS consulta gli archivi
elettronici del Ministero del Lavoro, per sapere se il giovane è registrato nel
“Programma garanzia giovani” e, in caso positivo, per conoscere la classe di
profilazione*N.B.: Se il
giovane è iscritto ma non profilato, l’iter viene sospeso per 15 giorni, onde
dare la possibilità al Dicastero del Lavoro di intervenire sugli organi
territoriali competenti. Trascorso, senza risposta, tale periodo, la
profilazione viene attribuita d’Autorità dal Ministero e l’INPS prosegue nell’iter che si caratterizza per:
a) Determinazione
dell’incentivo, strettamente correlato sia alla tipologia contrattuale, sia
alla profilazione attribuita;
b) Verifica
della disponibilità residua riferita alla Regione o alla Provincia Autonoma di
Trento;
c) Comunicazione,
in via telematica, al Datore di Lavoro della disponibilità delle risorse.
-Nei 07
giorni successivi (lavorativi), se il Datore non ha ancora provveduto, deve
procedere all’assunzione del Lavoratore o alla trasformazione del rapporto, se
si tratta di una prestazione già autorizzata, effettuando online le comunicazioni di rito, nei termini previsti dalla norma,
al Sistema Informatico del Centro per l’Impiego competente.
-Trascorsi
altri 07 gg. lavorativi (e siamo a 14 dal giorno di ricezione della
comunicazione), il Datore di Lavoro deve comunicare (la Circolare INPS parla di
“onere”), a pena di decadenza, attraverso il sistema DIResCo, l’avvenuta
assunzione o trasformazione (che, tra l’altro, l’INPS dovrebbe già conoscere,
essendo le comunicazioni online al
Centro per l’Impiego pluriefficaci ex DL 76/2013.
-Nell’istanza
di conferma, può anche essere indicata una sede diversa, purchè ubicata nello
stesso ambito regionale (o della Provincia di Trento).
A cura dello Studio Francesco Landi, Ferrara
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