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mercoledì 3 dicembre 2014

GARANZIA GIOVANI: DOMANDE FREQUENTI



        
    D: A quali tipologie di Datori di Lavoro è destinata la “garanzia giovani”?

            R: Ai sensi dell’art. 02.01°comma del Decreto Direttoriale 1709/2014, l’agevolazione de qua può essere riconosciuta a tutti i Datori di Lavoro privati, con esclusione dei Datori di Lavoro domestici (oggetto di espressa esclusione ex. art. 04.05°comma Decreto Direttoriale).
            Non è rilevante, ai fini dell’ammissione al programma di agevolazione, che il Datore di Lavoro rivesta la qualifica di Imprenditore.
            Rientrano, pertanto, nel campo applicativo della Garanzia Giovani anche i soggetti ex. art. 2083 Codice Civile, come coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti, professionisti, associazioni ed organizzazioni sindacali e datoriali, fondazioni, partiti politici etc.

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            D: Quali tipologie di Lavoratori possono accedere agli incentivi della Garanzia Giovani?

            R: Possono accedere alla Garanzia Giovani giovani di età compresa tra i 16 (che abbiano assolto all’obbligo scolastico) e i 29 anni (29 anni e 364 giorni), che vengono registrati presso un Centro per l’Impiego o un soggetto privato accreditato (ad esempio, Agenzia per il Lavoro) e che appartengono alla cd categoria NEET, ovvero non studiano, non lavorano, non sono inseriti in un percorso formativo.
            La registrazione può avvenire al compimento dei 15 anni, ma, ai fini dell’occupazione e della conseguente erogazione dell’incentivo (se spettante), è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione e non sia arrivato al giorno di compimento del 30mo anno.
            I giovani, per accedere a tali agevolazioni, devono registrarsi, compilando un modulo scaricabile dal portale www.garanziagiovani.it o da quello delle Regioni interessate, e deve essere inviato in via esclusivamente telematica. In seconda battuta, il giovane viene contattato dal Centro per l’Impiego o da altro soggetto privato accreditato per un colloquio individuale onde disaminare le iniziative possibili in suo favore. Tale attività si chiude con la fase al momento la più “esoterica” della procedura, la “profilazione” del Lavoratore (classe di “alto rischio disoccupazione”, “basso rischio” e così via), da cui dipenderà la graduazione degli incentivi. Da ultimo, tali informazioni verranno archiviate in un’anagrafica personale del Dipendente ex. D.lgs. 181/2000.

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            D: Quali sono le tipologie di lavoro incentivati?

            R: Ai sensi dell’art. 04 del Decreto, l’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione.
            In Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, l’agevolazione spetta soltanto nel caso in cui l’assunzione avvenga a tempo indeterminato.
L’incentivo è riconosciuto per tutte le assunzioni che siano state effettuate in un arco temporale compreso tra il 03/10/2014 e il 30/06/2017 e viene attribuito anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della competenza provinciale relativa al Centro per l’Impiego o all’ambito territoriale di accrediamenti dell’Agenzia che ha preso in carico il giovane (art. 03.01°comma).
            Il beneficio è condizionato dal fatto che il rapporto si svolga in una delle Regioni o Province Autonome elencate in apposito elenco (la Val d’Aosta è esclusa, insieme a Piemonte, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano).

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            D: Sono agevolati da Garanzia Giovani i rapporti di lavoro part time?

R: In caso di assunzioni a tempo parziale, il beneficio spetta pro quota, a condizione, però, che l’assunzione determini un impegno orario del Dipendente non inferiore al 60% dell’orario normale previsto dal CCNL.

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D: Sono agevolati da Garanzia Giovani i rapporti di lavoro subordinato dei Soci di Cooperativa?

            R: L’incentivo viene riconosciuto anche per i rapporti di lavoro subordinato in favore dei Soci di una Cooperativa di produzione e lavoro, stipulati, oltre il vincolo associativo, secondo la previsione contenuta nell’art. 01.03°comma della legge 142/2001 (Vedi Circ. INPS 118/2014 par. 3).

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            D: Rientrano tra le Aziende agevolabili le Agenzie di Somministrazione?

            R: Alle Agenzie di somministrazione non spetta l’agevolazione, ove siano destinatarie di altri programmi di incentivazione pubblica per la ricollocazione del personale.
           
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            D: I Lavoratori assunti con Garanzia Giovani sono equiparati ai fini giuslavoristici ai “Dipendenti comuni” (ai fini delle soglie dimensionali del licenziamento, del tetto alle assunzioni dei disabili etc.), oppure no?

            R: Alle assunzioni a tempo indeterminato, sono immediatamente applicabili tutti gli istituti specifici, rientrando, come gli altri Lavoratori, nell’organico dell’impresa, essendo computabili ai fini dell’applicazione di una serie di istituti condizionati nell’applicazione a determinati limiti dimensionali.

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            D: I lavoratori assunti con contratto a termine con Garanzia Giovani devono rispettare i “limiti quantitativi” del DL 34/2014?

            R: Si applicano al riguardo le disposizione di cui agli artt. 01 e 10.07°comma del D.lgs. 368/2001.
            L’ammissione alla Garanzia Giovani non è contemplata quale ipotesi che esonera di per sé l’Azienda dall’osservanza dei “limiti quantitativi” di legge, salvo che l’agevolazione copra le tipologie di assunzioni a termine già esonerate (assunzioni stagionali, assunzioni per “avvio attività”, assunzioni sostitutive, assunzioni dello spettacolo etc.).
            Pertanto, le assunzioni a termine dovranno osservare i nuovi “limiti di contingentamento” ex DL 34/2014 (non più di 1 assunzione a termine per Datori di Lavoro fino a 5 Dipendenti, 20% delle assunzioni a tempo indeterminato per i Datori di Lavoro con più di 05 Dipendenti).
            Probabilmente, l’assunzione a termine in violazione di tali limiti, oltre a determinare a carico del Datore l’applicazione delle nuove sanzioni amministrative ex DL 34/2014, non potrebbe essere ammessa ad incentivo: ciò, infatti, sarebbe impedito dall’art. 01.1175°comma l. 296/06, richiamato da Circ. INPS 118/2014, che subordina il riconoscimento delle agevolazioni per le assunzioni di lavoratori dipendenti ai Datori di Lavoro al rispetto delle “condizioni di legge e di CCNL per la tutela del lavoratore”.
            Parrebbe, cioè, ammissibile, in questo caso, l’agevolazione per i soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

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            D: Quali tipologie di rapporti di lavoro sono esclusi dai benefici della Garanzia Giovani?

            R: Sono esclusi dall’agevolazione i seguenti rapporti:

-          L’apprendistato (anche se a tempo indeterminato, essendo già diversamente agevolato);
-          Lavoro intermittente, anche se a tempo indeterminato (l’esclusione si giustifica a fronte della insuperabile “precarietà” del rapporto medesimo);
-          Lavoro domestico, non ritenuto un contratto “naturale” per l’ingresso pieno nel mondo del lavoro;
-          Lavoro ripartito ex. art. 41 ss. D.lgs. 276/03;
-          Lavoro accessorio, per la conclamata marginalità della prestazione;
-          Rapporti agricoli, sia a termine, sia a tempo indeterminato.

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D: La circostanza che il giovane abbia già svolto lavoro con un rapporto autonomo, o di cocopro, o di voucher preclude l’accesso alla Garanzia Giovani?

R: Non si rinvengono nel Decreto simili limitazioni.
Pertanto, pregressi contratti di collaborazione, pregressi rapporti di Associazione in Partecipazione e rapporti in Partita IVA anche se archiviati al Centro per l’Impiego, non precludono la fruizione di dette agevolazioni.

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            D: Il Lavoratore “giovane” può beneficiare dell’agevolazione una sola o più volte?

            R: Come ricordato dall’INPS nella Circolare nr. 118/2014, l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.
In altre parole, se un giovane viene assunto a tempo determinato da un’Azienda, e poi il rapporto cessa, il medesimo Lavoratore non è più finanziabile in caso di nuova assunzione a tempo determinato da altra Azienda, in quanto la ratio dell’agevolazione risiede nel favorire il “primo ingresso” nel mondo del lavoro dipendente. E’ evidente che questo determina rilevanti problemi operativi in capo all’Azienda che assuma il giovane, che dovrà ben documentarsi (anche consultando, tramite il proprio Consulente, gli archivi del Centro per l’Impiego) circa la sussistenza di altri rapporti di lavoro.
N.B. Nel caso invece di assunzione a tempo determinato di giovane già eventualmente coperto (in precedente rapporto di lavoro) da “Garanzia giovani”, questi può fruire comunque dell’agevolazione (anche nel nuovo rapporto), se il Datore procede alla sua trasformazione a tempo indeterminato.

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D: Un’Azienda che abbia una sede a Milano e una secondaria a Bologna, a quale Regione dovrà rivolgersi per chiedere l’incentivo?

R: Il quesito è importante: ad ammettere la competenza dell’Emilia, l’agevolazione spetterebbe solo per le assunzioni a tempo indeterminato; ad ammettere la competenza della Lombardia, l’agevolazione spetterebbe anche per assunzioni a termine (sia pure per periodi non inferiori a 06 mesi).
Il giovane interessato a fruire dei benefici dovrà registrarsi telematicamente al Programma Garanzia Giovani della Regione, che può essere quella della Provincia in cui ha domicilio o altra. Una volta iscritto, sarà la Regione a indicare al giovane il Centro per l’Impiego o l’Ente Privato accreditato competente per “intervistarlo” e “profilarlo”.
Il Datore può spendere presso l’INPS il beneficio anche fuori dalla Provincia di competenza del Centro per l’Impiego, ma non al di fuori della Regione che ha preso in carico la pratica.
Pertanto, se il rapporto dovesse svolgersi in Emilia Romagna, si applicheranno le agevolazioni della Garanzia Giovani dell’Emilia (limitate ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato); se il rapporto dovesse svolgersi in Lombardia si applicheranno le agevolazioni della Lombardia, e potranno essere ammessi anche lavoratori a termine.


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            D: Quanto si prende come incentivo?

R:

GARANZIA GIOVANI
MISURA INCENTIVO IN RELAZIONE ALLE “CLASSI DI PROFILAZIONE”


1- BASSA
2- MEDIA
3-ALTA
4-MOLTO ALTA
Rapporto a tempo determinato, la cui durata è pari o superiore a sei e inferiore a dodici mesi
--
--
€ 1.500
€ 2.000
Rapporto a tempo determinato, la cui durata è pari o superiore a dodici mesi
--
--
€ 3.000
€ 4.000
Rapporto a tempo indeterminato
€ 1.5000
€ 3.000
€ 4.500
€ 6.000

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D: Quali sono le condizioni per fruire di detto benefico?

R: La Circolare INPS nr. 118/2014 richiama le condizioni generali per l’accesso ai benefici contributivi:

-          L’adempimento degli obblighi contributivi (art. 01.1175-1176°comma l. 296/06);
-          L’adempimento alla normativa sull’Igiene e la Sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 01. 1175-1176°comma l. 296/06);
-          Il rispetto del trattamento economico e normativo scaturente dall’applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della contrattazione di secondo livello, se esistente (art. 01.1175-1175°comma l. 296/06);
-          Il rispetto dei diritti di precedenza previsti dalla legge e dal CCNL (lavoratori licenziati, lavoratori con precedenti contratti a termine);
-          Assenza di CIGS o contratti di solidarietà relativi a qualifiche analoghe a quelle concernenti il lavoratore oggetto dell’incentivo, assunzione, entro 06 mesi, di lavoratore licenziato da Azienda controllata o collegata etc.);
-          Rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, in vigore dal 01/01/2014, alla luce dei Regolamenti CE nr. 1407/2013, come descritta dall’INPS nella Circolare nr. 102/2014 che, tra l’altro, ricorda due fondamentali assunti: a) Le imprese in difficoltà alle quali è applicabile la disciplina sugli aiuti minori, b) e quello di impresa unica, con la conseguenza che il massimale di aiuto viene a determinarsi computando l’insieme delle imprese per le quali sussiste il criterio di collegamento, ben delineato e ricordato nella Circolare appena citata.

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D: Lavoratore giovane disoccupato da più di 24 mesi, potenzialmente destinatario dell’agevolazione ex. art. 08.09°comma l. 407/90 e dell’agevolazione “Garanzia Giovani”. Quale agevolazione percepisce?

R.: In questo caso, il concorso di due distinte norme agevolative va risolto a favore della norma ex. l. 407/90, che si applica, a discapito della “Garanzia Giovani”.
La Circolare INPS 118/2014 ha così interpretato il disposto dell’art. 07.03°comma:
“L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica e contributiva”, ritenendo che tale norma operi come una clausola di “sussidiarietà”, tale cioè da imporre l’applicazione della Garanzia Giovani solo alla dimostrata insussistenza di altra disposizione agevolativa.

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GARANZIA GIOVANI-COSA FARE PER …

Il Datore di Lavoro, che intenda assumere un giovane con l’incentivo “Garanzia Giovani” dovrà:

-          Indicare il nominativo del Dipendente che intende assumere o che è stato già assunto o che ha visto trasformato, senza soluzione di continuità, il proprio rapporto a termine già “beneficiato”;
-          Indicare la Regione, o la Provincia Autonoma, ove avverrà la prestazione dell’attività lavorativa;
-          Inviare l’istanza solo ed esclusivamente attraverso il modello GAGI predisposto dall’Istituto e disponibile all’interno dell’applicazione DIResCo (Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente), rinvenibile nel sito www.inps.it.
-          Entro le 24 ore successive, l’INPS consulta gli archivi elettronici del Ministero del Lavoro, per sapere se il giovane è registrato nel “Programma garanzia giovani” e, in caso positivo, per conoscere la classe di profilazione*N.B.: Se il giovane è iscritto ma non profilato, l’iter viene sospeso per 15 giorni, onde dare la possibilità al Dicastero del Lavoro di intervenire sugli organi territoriali competenti. Trascorso, senza risposta, tale periodo, la profilazione viene attribuita d’Autorità dal Ministero e l’INPS prosegue nell’iter che si caratterizza per:

a)      Determinazione dell’incentivo, strettamente correlato sia alla tipologia contrattuale, sia alla profilazione attribuita;
b)     Verifica della disponibilità residua riferita alla Regione o alla Provincia Autonoma di Trento;
c)      Comunicazione, in via telematica, al Datore di Lavoro della disponibilità delle risorse.

-Nei 07 giorni successivi (lavorativi), se il Datore non ha ancora provveduto, deve procedere all’assunzione del Lavoratore o alla trasformazione del rapporto, se si tratta di una prestazione già autorizzata, effettuando online le comunicazioni di rito, nei termini previsti dalla norma, al Sistema Informatico del Centro per l’Impiego competente.
-Trascorsi altri 07 gg. lavorativi (e siamo a 14 dal giorno di ricezione della comunicazione), il Datore di Lavoro deve comunicare (la Circolare INPS parla di “onere”), a pena di decadenza, attraverso il sistema DIResCo, l’avvenuta assunzione o trasformazione (che, tra l’altro, l’INPS dovrebbe già conoscere, essendo le comunicazioni online al Centro per l’Impiego pluriefficaci ex DL 76/2013.
-Nell’istanza di conferma, può anche essere indicata una sede diversa, purchè ubicata nello stesso ambito regionale (o della Provincia di Trento).

A cura dello Studio Francesco Landi, Ferrara

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