A margine, precisiamo non essere esaurito il contenzioso che
si è sviluppato, a partire dal 2011, tra SNA e UNAPASS; queste due sigle
sindacali oggi proseguono separatamente, e sono addivenute entrambe alla stipula
di contratti collettivi differenti.
A titolo prudenziale, siamo a consigliare di adottare come
riferimento per la disciplina contrattuale e retributiva delle Agenzie di
Assicurazione ANAPA-UNAPASS, stante l'annuncio da parte di alcuni Sindacati
firmatari del citato contratto di agire in giudizio contro SNA, per chiedere
l'invalidazione di un contratto collettivo stipulato senza titolo e senza
legittimazione rappresentativa (vedi comunicato FIBA CISL del 21/11/2014).
Questo, pertanto, è il contratto collettivo che adotteremo
di default per le Agenzie di Assicurazione nei ns contratti di
assunzione.
Ove il Cliente desiderasse l'applicazione del diverso CCNL
SNA, dovrà ricevere la formale ed espressa accettazione scritta da parte dei
Dipendenti.
Qui, di seguito, il riepilogo delle principali novità del
CCNL
a) Contratto a termine (art. 11): La
tipologia è liberalizzata, in adeguamento alle riforme al D.lgs. 368/2001,
sopraggiunte nel 2014. Ci si riferirà comunque alle modifiche sopravvenienti del
cd Jobs Act;
b) Mansioni e Inquadramento (artt.
12-17): E' prevista la necessità di un ordine di servizio scritto
per adibire un Dipendente a mansioni di coordinamento.
E' stabilita la definitività dell'inquadramento di livello
superiore per mansioni attuate per una durata superiore a 03 mesi continuativi.
E' previsto l'obbligo di corrispondere la maggiorazione di
differenze retributive in caso di assegnazione di mansioni di categoria
superiore, anche provvisoria, anche inferiore a tre mesi.
c) Revisione declaratorie di inquadramento e
livelli contrattuali (art. 18):
Scopo del CCNL è pervenire ad un criterio di gestione
coerente con il merito e la professionalità effettive del Dipendente. Si
dispone, in particolare, la revisione del 4° Livello che, nella nuova
formulazione, compendia gli "assuntori di prodotti speciali non standard;
Assistenti per sinistri; Specialisti commerciali" e del 3° Livello (Assuntori
prodotti auto ed altri standardizzati, Operatori per Sinistri).
La recente intesa sindacale ha determinato l'abolizione del
17bis, relativo all'Impiegato Unico, per il quale è stato disposto
l'inquadramento al III Livello.
A tutela delle posizioni già maturate, verrà attribuita la
sola retribuzione del 4° livello, mentre sarà mantenuto l'inquadramento al 3°
Livello. Ciò per i Lavoratori con oltre 08 anni di servizio, in posizione di
unico qualificato in Agenzia. Da 04 a 08 anni, in
analoga situazione, il Lavoratore avrà diritto al 50% della differenza
retributiva fra gli stessi 02 livelli.
d) Procedure e provvedimenti
disciplinari: Si dispone l'assestamento dei termini a
difesa del Dipendente, nel corso di procedure disciplinari, che passano da 05 a
15 gg.. Si dispone, contestualmente, l'assestamento del termine per comunicare
l'irrogazione della sanzione disciplinare a 30 gg.
e) Accordi per orario di lavoro continuato (art.
29):
f) Premio di produttività individuale (art.
36): INVARIATO
g) Richiesta di fruizione ferie al di fuori della
programmazione annuale (art. 40): E' possibile. Necessario, in
questo caso, il riscontro scritto del Datore di Lavoro, che può accettare o
meno.
h) Periodo di comporto-Comunicazioni (art.
48): E' obbligatorio inviare al Lavoratore assente per malattia, la
comunicazione che reca l'avviso del superamento del periodo di comporto (entro i
30 gg. che precedono);
i) Malattia telematica (art. 49):
Durante la malattia, il Datore di Lavoro deve comunicare il numero di
protocollo del certificato già inviato all'INPS;
l) Obbligo visita oculistica biennale (Art.
53): Previsione conseguenziale alle disposizioni ex D.lgs. 81/2008
sui videoterminalisti;
m) Congedi parentali ad ore (Art.
55): E' consentita la fruizione frazionata ad ore dei congedi
parentali, durante e dopo la maternità obbligatoria.
n) Polizza portavalori (Art. 61): E'
stata resa obbligatoria.
o) Apprendistato: La durata
dell'apprendistato è stata ridotta, per tutte le tipologie di inquadramento
qualificato, a 03 anni.
SE VOLETE CONSULTARE I TESTI DELLE NUOVE NORME, POTETE ANDARE ALLA PAGINA FACEBOOK DELLO STUDIO LANDI AL LINK: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/ccnl-agenzie-assicurazioni-ecco-le-norme-di-rinnovo/805060126221564
A cura dello Studio FRANCESCO LANDI, Ferrara
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