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martedì 23 dicembre 2014

AGENZIE ASSICURATIVE, ECCO IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO (ANAPA-UNAPASS)

Un breve resoconto delle principali novità normative del CCNL ANAPA-UNAPASS per le Agenzie di Assicurazione.
A margine, precisiamo non essere esaurito il contenzioso che si è sviluppato, a partire dal 2011, tra SNA e UNAPASS; queste due sigle sindacali oggi proseguono separatamente, e sono addivenute entrambe alla stipula di contratti collettivi differenti.
A titolo prudenziale, siamo a consigliare di adottare come riferimento per la disciplina contrattuale e retributiva delle Agenzie di Assicurazione ANAPA-UNAPASS, stante l'annuncio da parte di alcuni Sindacati firmatari del citato contratto di agire in giudizio contro SNA, per chiedere l'invalidazione di un contratto collettivo stipulato senza titolo e senza legittimazione rappresentativa (vedi comunicato FIBA CISL del 21/11/2014).
Questo, pertanto, è il contratto collettivo che adotteremo di default per le Agenzie di Assicurazione nei ns contratti di assunzione.
Ove il Cliente desiderasse l'applicazione del diverso CCNL SNA, dovrà ricevere la formale ed espressa accettazione scritta da parte dei Dipendenti.
Qui, di seguito, il riepilogo delle principali novità del CCNL
 
a) Contratto a termine (art. 11): La tipologia è liberalizzata, in adeguamento alle riforme al D.lgs. 368/2001, sopraggiunte nel 2014. Ci si riferirà comunque alle modifiche sopravvenienti del cd Jobs Act;
b) Mansioni e Inquadramento (artt. 12-17): E' prevista la necessità di un ordine di servizio scritto per adibire un Dipendente a mansioni di coordinamento.
E' stabilita la definitività dell'inquadramento di livello superiore per mansioni attuate per una durata superiore a 03 mesi continuativi.
E' previsto l'obbligo di corrispondere la maggiorazione di differenze retributive in caso di assegnazione di mansioni di categoria superiore, anche provvisoria, anche inferiore a tre mesi.
c) Revisione declaratorie di inquadramento e livelli contrattuali (art. 18):
Scopo del CCNL è pervenire ad un criterio di gestione coerente con il merito e la professionalità effettive del Dipendente. Si dispone, in particolare, la revisione del 4° Livello che, nella nuova formulazione, compendia gli "assuntori di prodotti speciali non standard; Assistenti per sinistri; Specialisti commerciali" e del 3° Livello (Assuntori prodotti auto ed altri standardizzati, Operatori per Sinistri).
La recente intesa sindacale ha determinato l'abolizione del 17bis, relativo all'Impiegato Unico, per il quale è stato disposto l'inquadramento al III Livello.
A tutela delle posizioni già maturate, verrà attribuita la sola retribuzione del 4° livello, mentre sarà mantenuto l'inquadramento al 3° Livello. Ciò per i Lavoratori con oltre 08 anni di servizio, in posizione di unico qualificato in Agenzia. Da 04 a 08 anni, in analoga situazione, il Lavoratore avrà diritto al 50% della differenza retributiva fra gli stessi 02 livelli.
d) Procedure e provvedimenti disciplinari: Si dispone l'assestamento dei termini a difesa del Dipendente, nel corso di procedure disciplinari, che passano da 05 a 15 gg.. Si dispone, contestualmente, l'assestamento del termine per comunicare l'irrogazione della sanzione disciplinare a 30 gg.
e) Accordi per orario di lavoro continuato (art. 29):
f) Premio di produttività individuale (art. 36): INVARIATO
g) Richiesta di fruizione ferie al di fuori della programmazione annuale (art. 40): E' possibile. Necessario, in questo caso, il riscontro scritto del Datore di Lavoro, che può accettare o meno.
h) Periodo di comporto-Comunicazioni (art. 48): E' obbligatorio inviare al Lavoratore assente per malattia, la comunicazione che reca l'avviso del superamento del periodo di comporto (entro i 30 gg. che precedono);
i) Malattia telematica (art. 49): Durante la malattia, il Datore di Lavoro deve comunicare il numero di protocollo del certificato già inviato all'INPS;
l) Obbligo visita oculistica biennale (Art. 53): Previsione conseguenziale alle disposizioni ex D.lgs. 81/2008 sui videoterminalisti;
m) Congedi parentali ad ore (Art. 55): E' consentita la fruizione frazionata ad ore dei congedi parentali, durante e dopo la maternità obbligatoria.
n) Polizza portavalori (Art. 61): E' stata resa obbligatoria.
o) Apprendistato: La durata dell'apprendistato è stata ridotta, per tutte le tipologie di inquadramento qualificato, a 03 anni.
 
SE VOLETE CONSULTARE I TESTI DELLE NUOVE NORME, POTETE ANDARE ALLA PAGINA FACEBOOK DELLO STUDIO LANDI AL LINK: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/ccnl-agenzie-assicurazioni-ecco-le-norme-di-rinnovo/805060126221564
A cura dello Studio FRANCESCO LANDI, Ferrara
 

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