Un breve flash per precisare che la legge
comunitaria del 2014 (l. 161/2014), facendo seguito alla procedura d'infrazione
nr. 2010/4227 aperta contro l'Italia dalla Commissione UE, ha introdotto
l'obbligo per le imprese neocostituite di dotarsi subito,
immediatamente, di documento di valutazione dei rischi, e
non più entro i 90 gg. prima previsti e oggetto della censura
comunitaria.
Analogamente, non è più concesso il termine dilatorio di 30
gg. alle Aziende per modificare il Documento di valutazione dei rischi, laddove
le condizioni di rischio siano modificate: l'aggiornamento deve essere
immediato.
Attendiamo ulteriori disposizioni applicative e di
chiarimento da parte del Ministero del Lavoro.
A disposizione per chiarimenti
Studio Francesco Landi, Ferrara
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