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martedì 16 dicembre 2014

POSSIBILE LA REITERAZIONE DEL PATTO DI PROVA: LO DICE LA CASSAZIONE

Con sentenza nr. 23381 del 07/10/2014, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del patto di prova in un rapporto a tempo indeterminato, a carico di un lavoratore, pur già assunto a termine.
La sentenza riguardava un caso relativo al Pubblico Impiego (l'assunzione di un Comandandante di vigili urbani), ma, indipendentemente dalla particolarità del Lavoro Pubblico, detto parere appare perfettamente estensibile anche al Lavoro Privato.
La Corte rileva, infatti, "una diversità non solo temporale, ma anche qualitativa del periodo di prova, apposto ai due contratti".
Così argomentando, la Cassazione si situa nel solco della sua più consolidata giurisprudenza, es. Cass. Civ. Sez. Lav., 18 febbraio 1995, nr. 1741.

 "La  reiterazione del  patto  di  prova in  due  contratti di lavoro a termine  successivamente stipulati  fra  le  stesse parti,  ancorche' astrattamente  sintomatica  della possibile  volonta'  delle parti di derogare  alla disciplina  tipica del rapporto, consentendo ad una di esse  la  libera recedibilita'  prima  della scadenza del termine, e' ammissibile  ove, in  base  all'apprezzamento  del giudice di merito, risponda ad  una  finalita'  apprezzabile e  non  elusiva  di norme cogenti, atteso  che  il  patto di  prova e' funzionalmente destinato alla  verifica,  non solo  delle qualita' professionali, ma anche del comportamento  e  della personalita'  complessiva  del  lavoratore in relazione all'adempimento  della prestazione e che tali elementi sono certamente  suscettibili  di modifiche  nel  corso  del tempo  per il possibile  intervento  di molteplici  fattori, quali quelli attinenti alle  abitudini  di vita  o  al  sopravvenire di  problemi di salute"
(tratto dal link:  http://www.diritto.it/articoli/lavoro/lagana.html)

A cura dello Studio Francesco Landi, Ferrara
Pagina FB: https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912

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