Le agevolazioni nelle
assunzioni di cui all’art. 08.comma 09 legge 407/1990 si applicano anche per
sostituire lavoratori che si siano dimessi, ovvero abbiano perfezionato una
risoluzione consensuale con l’Azienda. Il Ministero del Lavoro ha escluso che
tali precedenti possano determinare la preclusione all’agevolazione prevista
dalla legge per le assunzioni “in sostituzione” di personale licenziato: questa
previsione è stata concepita dal legislatore per tutelare lavoratori licenziati
con diritto di precedenza alla riassunzione: ma questo diritto non sussiste per
dimissioni e risoluzioni per giusta causa.
L’agevolazione dovrebbe
scomparire dal 1 gennaio 2015, con la nuova legge di stabilità.
E’ d’uopo, però,
chiedersi cosa sarà per le assunzioni a tempo indeterminato che abbiano violato
i nuovi diritti di precedenza previsti dal DL 34/2014 conv. in l. 78/2014,
particolarmente il diritto di precedenza per la lavoratrice madre, assunta a
termine.Qui di seguito, il testo dell'Interpello, vai alla Pagina FB dello Studio Landi al link: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/interpello-ministero-del-lavoro-nr-122014-lagevolazione-ex-art-0809comma-l-40719/801346213259622
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