Con Circolare INPS 172/2010, è stato introdotta la regola dell'unicità della posizione contributiva aziendale. Tale regola si impone obbligatoriamente, e non facoltativamente in capo alle Aziende. Come specificato anche dal Msg INPS 4999/2012, tale possibilità: - Si riferisce alle matricole/posizioni aziendali aventi caratteristiche contributive omogenee (e, quindi, identità di classificazione, ai fini previdenziali e assistenziali); - Non riguarda le situazioni in cui sono previsti obblighi contributivi differenti in capo al medesimo Datore di Lavoro, che comportino anche diversità di classificazione previdenziale, per le quali, quindi, si giustifica la sussistenza di distinte posizioni aziendali. A quest'ultimo riguardo, conviene precisarre che l'attribuzione di distinte posizioni aziendali, ai fini INPS, resta obbligatoria nelle seguenti situazioni: - Datore di Lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi; - Datore di Lavoro che svolga attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche; - Agenzie di somministrazione di lavoro che ex Circ. INPS 149/2010, a partire dal periodo di paga "gennaio 2011" devono utilizzare due distinte posizioni contributive per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori somministrati e per quelli relativi al personale direttamente assunto per il funzionamento della Struttura. L'adeguamento a detto nuovo regime era stato permesso, in via transitoria, con scadenza al 31/12/2014 (fissata dalla Circolare INPS 80/2014). Tale termine è stato differito al 31/03/2015 dall'ultimo Msg INPS 9675/2014, in considerazione delle operazioni di conguaglio previdenziale, solitamente effettuato con le dichiarazioni UNIEMENS di gennaio e febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono
Dr. GIORGIO FRABETTI
Studio Landi Francesco Ferrara
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