L'art. 08 del DL, infatti, prevede l'istituzione di elenchi nominativi di giovani di età non superiore a 29 anni, laureati in storia dell'arte o altre discipline inerenti i beni culturali di riferimento, o alle attività culturali svolte, mediante "contratti flessibili" per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, al fine del miglioramento del servizio pubblico di valorizzazione del bene culturale in gestione.
Quali ricadute pratiche? Quali contrattualistiche l'Ente potrà mettere in atto?
La norma pare ammette indiscriminatamente qualunque "contratto flessibile", senza distinguere se di natura subordinata o autonoma.
Di fatto, la norma pare porsi in funzione "speciale" rispetto all'art. 07 (cococo e incarichi "libero professionali") e 36 D.lgs. 165/2001 (che regola i "contratti flessibili" nel Pubblico Impiego), svolgendo verso essi una funzione "flessibilizzante/autorizzatoria", ove ricorrano le esigenze organizzative e gestionali di cui alla norma citata.
La norma, comunque, è evidentissimamente imperfetta e incompleta, perchè incide sulle "causali gestionali" della nuova e più ampia contrattazione di lavoro nei Beni Culturali, ma non delinea l'impatto sulle procedure (es. servono i concorsi o procedure comparative, resi obbligatori ex. artt. 7-36 D.lgs. 165/2011), nè fissa chiaramente la "copertura finanziaria" di queste deroghe al blocco del turn over nella PA (le "assunzioni flessibili" possono finanziarsi con l'incasso derivante dal prevedibile- sic!-incremento delle visite?).
Questo stato di cose non può che avere un impatto sulla programmazione delle risorse (lasciando spazi di discrezionalità ai Dirigenti), e sulla certezza della contrattualistica.
Ma attendiamo disposizioni applicative in merito, specie della Funzione Pubblica.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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