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giovedì 17 luglio 2014

LA COCOPRO TRASFORMATA: COME IMPUTARE 13MA, 14MA ED ALTRE ...

Quesito:
Ad un'Azienda viene disposta, in sede ispettiva, la trasformazione della collaborazione "a progetto" in rapporto di lavoro subordinato. L'Ex-Collaboratore ora intende agire per ottenere le spettanze retributive.
Ora, si da il caso che il compenso lordo del cocopro sia sensibilmente superiore al minimo di CCNL che sarebbe spettato al lavoratore dipendente. Spettano comunque al collaboratore per intero 13ma, 14ma, scatti di anzianità etc. o no? E comunque, questo conteggio, si deve effettuare sul lordo o sul netto?
 
Risposta:
E' opinione corrente che il maggior compenso percepito dal collaboratore assorba qualsiasi trattamento indiretto ed ulteriore rispetto ai minimi retributivi di CCNL: stiamo parlando di 13ma, 14ma, scatti di anzianità, indennità per ferie non godute, permessi non goduti etc., salvo il TFR, che è regolato da criteri di maturazione e spettanza diversi da quelli correnti in busta paga.
A questa conclusione, si giunge in forza dei principi civilistici discendenti, da un lato, dall'art. 1424 del Codice Civile (sulla conversione del contratto nullo: in questo caso, la cocopro), in forza del quale la cocopro è da ritenersi automaticamente "novata" in rapporto di lavoro subordinato, con diretta applicazione delle disposizioni contrattuali inerenti la corrente gestione del rapporto; dall'altro, dell'art. 2099 del Codice Civile, che codifica la spettanza in capo al lavoratore dipendente della "retribuzione".
Per quanto riguarda la questione se l'imputazione delle voci di retribuzione indiretta debba effettuarsi al netto o al lordo, è opportuno rifarsi a elementari canoni di interpretazione del contratto "secondo buona fede" che, in mancanza di accordi "nettizzanti" tra Datore e Dipendente, assumono le voci retributive al lordo; quindi, 13ma, etc., comunque spettanti, in quanto spettanze correnti, devono considerarsi conglobate nelle quote differenziale di compenso del cocopro.



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