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giovedì 17 luglio 2014

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PREVIDENZIALE DEL COCOPRO IN TRANSAZIONE PRECLUDE ALL'INPS L'ISPEZIONE CONTRIBUTIVA?

Quesito:
Un collaboratore "a progetto" ha impugnato il contratto e richiesto le spettanze retributive. Per quanto riguarda le spettanze contributive, l'Azienda intende pervenire ad uno "stralcio": riconoscimento parziale del danno previdenziale, con rinuncia dell'ìex cocopro ad esigere la differenza (rinuncia ovviamente formalizzata in sede di DTL). Questa "rinuncia" in materia contributiva può precludere ulteriori eventuali accessi ispettivi INPS?
 
Risposta:
Occorre distinguere il "danno previdenziale" (che è materia di ambito civilistico, rilevante ex. art. 2043 Codice Civile e "negoziabile" come ogni spettanza rilevante a questo titolo) e l'inadempimento da obbligazioni contributive INPS, discendenti ex lege, in forza di un rapporto contributivo, indisponibili e, quindi, non passibili di "rinunce/transazioni" in sede privata.
Virtualmente, quindi, la "rinuncia" del Lavoratore non vale a "tombare" il problema dell'effettiva base imponibile INPS, e, quindi, a precludere, in capo all'INPS eventuali accertamenti.
Certo, la "rinuncia" sortisce il rilevante effetto di accorciare la prescrizione entro la quale l'INPS può fare valere la propria pretesa contributiva.
La "rinuncia" del Lavoratore, nell'atto in esame, può lecitamente interpretarsi, infatti, come rinuncia del Dipendente a "denunciare" il Datore di Lavoro: tale atto, come noto, se compiuto nel quinquennio di prescrizione della contribuzione INPS vale ad allungare fino a 10 anni complessivi massimi la prescrizione. Rinunciando alla denuncia, invece, resta fissa la prescrizione a 05 anni; ma è evidente che in tali 05 anni, l'INPS potrà agire, per chiedere il differenziale di contributi, sanzioni civili e interessi, senza che sia opponibile all'INPS l'eventuale (anche se parziale) riconoscimento della contribuzione mancata al Lavoratore (vedi art.2116 Codice Civile).
 

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