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martedì 22 luglio 2014

IL TEMPO-TUTA: COME REGOLARSI IN PRATICA


Il tempo di "vestizione" del Lavoratore può essere o meno conteggiato nell'orario di lavoro (e, quindi, retribuito, e oggetto dell'obbligo assicurativo INAIL), se dalla modalità in cui la vestizione si svolge si possa arguire che essa si svolge o meno in regime di "controllo pieno" (eterodirezione) da parte del Datore di Lavoro.
Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie e alle elaborazioni giurisprudenziali, si rinvia al post di questo Blog:  http://costidellavoro.blogspot.it/2014/06/il-tempo-tuta-orario-di-lavoro-o-fuori.html
Qui di seguito, rifacendoci ad un pregevole articolo della dr.ssa RUSSO (DTL Modena), siamo a dar conto di alcuni "indici" dai quali, in sede ispettiva (specie INAIL), si può arguire la riconduzione del "tempo tuta/vestizione" all'orario di lavoro:
 
a) Il Lavoratore timbra il badge prima di recarsi ad indossare la tuta (questo è l'indice evidentemente più ... macroscopico!);
b) Il Lavoratore si reca presso a vestirsi presso spogliatoi appositamente attrezzati, ma con le specifiche definite a suo tempo dal Ministero del Lavoro con Interpello nr. 13/2010.
 
In quest'ultimo senso, per far rientrare il "tempo tuta" nell'orario di lavoro (e, quindi, nella base di calcolo dlel'imponibile INAIL) non basta che il Datore abbia predisposto materialmente gli spogliatoi (es. quelli mobili, come in edilizia), ma occorre che la "vestizione" negli "spogliatoi" sia obbligata in forza di specifiche consegne obbligatorie derivanti o dal Datore di Lavoro (in vista dell'organizzazione del lavoro) o dalla legge (es. Sicurezza sul Lavoro). In quest'ultimo caso, potrebbero rientrare i vecchi obblighi di pulizia del personale dei laboratori da zuccherificio e simili (per eliminazione scorie etc.), questi sicuramente obbligatori e rientranti nell'orario di lavoro (es. un incidente in doccia, in questo senso, determina le conseguenti connessioni assicurative INAIL ...).
Può essere diverso il caso dell'Edilizia, quando, pur in presenza di spogliatoi mobili, non sussista alcun vincolo, nè datoriale, nè normativo, a che la preparazione del Lavoratore avvenga in un determinato luogo (spogliatoio) rispetto ad un altro.
 

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