Viene ordinato ad un Dipendente di cancellare dal suo Profilo Linkedin ogni riferimento all'Azienda in cui attualmente lavora, invocando una policy interna che a questo cospira, in nome di "principi di riservatezza". E' legittimo questo richiamo aziendale?
Risposta:
Da quanto postato, ci viene da dire quanto segue.
La "riservatezza" può discendere da due norme fondamentali: l'art. 2105 Codice Civile (dovere di fedeltà), l'art. 2125 Codice Civile (patto di non concorrenza).
Ex. art. 2105 Codice Civile, il dovere di "riservatezza" riguarda i procedimenti, le metodiche di lavoro etc. sviluppate. Queste eventualmente, se citate sul web, possono essere oggetto di "riservatezza" (come "consegna" discendente direttamente dalle obbligazioni di lavoro subordinato). Non la menzione sul link dell'Azienda, chè questo fa parte del diritto del lavoratore di referenziarsi sul mercato del lavoro.
IN QUESTO SENSO, ANCHE L'INGIUNZIONE DELL'AZIENDA ALLA "NON MENZIONE SU WEB" DEVE CONSIDERARSI ILLEGITTIMA, PERCHE' LESIVA DEL DIRITTO AL LAVORO.
Per comprimere questa ulteriore facoltà del Dipendente, occorra uno specifico "patto di non concorrenza" ex. art. 2125 Codice Civile, o comunque una specifica clausola contrattuale, debitamente indennizzata.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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