Un lavoratore autonomo a Partita IVA può stipulare un contratto "a progetto" con pagamenti mensilizzati e benefits fissi? Grazie.
Risposta:
Ragionando in termini di "puro diritto", il quesito era già stato affrontato in astratto dal Ministero del Lavoro con l'Interpello 65/2008.
In detto Interpello, il Ministero aveva specificato che: "il soggetto titolare di partita IVA può rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo qualora la stessa non rientri nell’ambito dell’attività ordinaria svolta professionalmente. In tale caso il relativo compenso non andrà a costituire reddito da lavoro autonomo, ma rientrerà nell’alveo di cui al citato art. 47 TUIR, senza obbligo di emettere fattura in quanto, trattandosi di reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, non è consentita l’applicazione dell’imposta per carenza del presupposto oggettivo (cfr. Min. Finanze circ. n. 207/E del 16 novembre 2000)".
Una conclusione conseguente e coerente all'art. 61 D.lgs. 276/2003, che esclude la "Modulazione a progetto" per gli incarichi contrattuali dei "professionisti abituali".
In pratica, dall'entrata in vigore della legge Monti-Fornero che ha inasprito i controlli sulle "finte Partite IVA", succede che, per Partite IVA "monocommittenti", le Aziende ricorrano a stipulare contratti "a progetto" anche per attività rientranti nell'esercizio dell'attività dedotta in Partita IVA, non per attività esterne.
In mancanza di indicazioni di prassi e di giurisprudenza, questo rimedio, per quanto un pò pasticciato dal punto di vista giuridico, può consentire alla "Partita IVA" irregolare la conversione in valido rapporto a progetto (in forza del principio civilistico della "conversione del contratto nullo" ex. art. 1424 C.C.), ma la gestione è molto onerosa dal punto di vista amministrativo, perchè muta la classificazione fiscale e la gestione delle ritenute di prelievo (da "reddito di lavoro autonomo" ex. art. 53 TUIR a "reddito assimilato a lavoro dipendente" ex. art. 49 TUIR e da tassazione a carico del lavoratore a tassazione per il tramite del Sostituto d'imposta ex. art. 23 DPR 600/1973) e dal punto di vista previdenziale (la Previdenza competente resta la Gestione Separata, ma la ritenuta si ripartisce per 2/3 in capo al Committente e per 1/3 in capo al Collaboratore).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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