AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




lunedì 21 luglio 2014

LA PARTICOLARE "RESISTENZA PASSIVA" DELLE COCOPRO DEI PENSIONATI DI VECCHIAIA ...

Quesito:
Una Ex-Dipendente pensionata di 66 anni è stata assunta cinque anni "a progetto". L'Ispettorato del Lavoro contesta la collaborazione sulla base della mancanza di specificità del progetto, coincidente con l'oggetto sociale e pretende l'applicazione delle norme di lavoro dipendente. Come possiamo difenderci?
 
Risposta:
L'art. 61 D.lgs. 276/03, come riformato dalla legge 92/2012, ha implementato la disciplina del rapporto di collaborazione "a progetto", ancorando il "progetto" a specifici canoni di "obbligazione di risultato", di "specificità", confermando l'esigenza che il "progetto" non coincida con l'oggetto sociale.
Per i "progetti" difformi da questi parametri, si applica l'art. 69 D.lgs. 276/2003 con conversione immediata del rapporto "a progetto" in lavoro subordinato.
Va anche detto, però, che se la pensionata è di vecchiaia, l'Azienda in questo caso può opporsi alla conversione, invocando l'esclusione della "pensionata" dai vincoli del "lavoro a progetto" ex. art. 61 D.lgs. 276/03. In questo caso, non applicandosi l'art. 61, non si applicherebbe nemmeno il meccanismo "sanzionatorio" ex. art. 69 e si avrebbe una legittima collaborazione coordinata e continuativa, senza progetto (come tale rilevante per i riflessi fiscali e previdenziali).
Con il pensionato di vecchiaia, quindi, la cococo (anche se non legittima, quanto a "progetto") diviene particolarmente "resistente" ... Salvi i casi, naturalmente, che l'Ispettorato provi che il rapporto si sia sviluppato con tutti i crismi del lavoro subordinato (eterodirezione dell'Azienda, subordinazione al potere disciplinare etc.).
 
 

Nessun commento:

Posta un commento