Quesito:
A seguito della cessazione di un rapporto di collaborazione a
progetto, l'ex-Collaboratore ha chiesto in sede ispettiva la trasformazione del
rapporto in lavoro subordinato.
Ha, altresì, contestato la comunicazione con la quale
l'Azienda gli comunicava la cessazione del rapporto per scadenza del termine,
assumendo l'invalidità del licenziamento e la prosecuzione di fatto del rapporto
con le retribuzioni dovute.
Ma il rapporto era scaduto ...
Come ci si può difendere in queste condizioni?
Risposta:
La trasformazione della collaborazione "nulla" in valido
rapporto di lavoro subordinato (in forza dei principi civilistici di
"conversione" del contratto nullo ex. art. 1424 Codice Civile),
determina l'immediata applicazione in capo al rapporto che già fu cocopro di
ogni disposizione inerente il regolamento contrattuale del rapporto di lavoro
subordinato, compresa la disciplina limitativa dei licenziamenti.
In forza di detto principio, il licenziamento deve
considerarsi "invalido", se non sorretto da "giusta causa" o da "giustificato
motivo" (art. 01 l. 604/66).
Per "giustificato motivo" si intendono quel complesso di
"ragioni inerenti l'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e
al regolare funzionamento di essa".
L'apposizione di un termine alla collaborazione, però,
rivolta in capo al Collaboratore l'onere della prova dell'illegittimità del
licenziamento: la fissazione di un termine, infatti, anche attualmente che vige
la regola della "acausalità" di cui al DL 34/2014, individuando una "fascia
temporale" in cui il Lavoratore è a disposizione di un'Azienda o altro
Datore/Committente, ingloba una specifica "programmazione negoziale" in sè
stessa lecita e vincolante (comunque si assume l'apposizione del termine, sia in
senso "di preventiva causale organizzativa di avvio/chiusura del rapporto" ex
D.lgs. 368 ante DL 34, ovvero in senso "acausale" post DL
34/2014).
Per contestare detta clausola, il Collaboratore/Dipendente
dovrà dimostrare concretamente che è stata estorta; ovvero che la scadenza del
rapporto di collaborazione è avvenuta contraddicendo la programmazione temporale
del rapporto contrattualmente programmata.
Solo in questo caso, potrà fruire dell'indennità spettante ai
lavoratori a termine "trasformati" di diritto: l'indennità risarcitoria tra 2.5
e 12 mensilità.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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