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lunedì 21 luglio 2014

LA COCOPRO ILLEGITTIMA (E SCADUTA) SI TRASFORMA IN RAPPORTO A TERMINE LEGITTIMO (E SCADUTO)

Quesito:
A seguito della cessazione di un rapporto di collaborazione a progetto, l'ex-Collaboratore ha chiesto in sede ispettiva la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato.
Ha, altresì, contestato la comunicazione con la quale l'Azienda gli comunicava la cessazione del rapporto per scadenza del termine, assumendo l'invalidità del licenziamento e la prosecuzione di fatto del rapporto con le retribuzioni dovute.
Ma il rapporto era scaduto ...
Come ci si può difendere in queste condizioni?
 
Risposta:
La trasformazione della collaborazione "nulla" in valido rapporto di lavoro subordinato (in forza dei principi civilistici di "conversione" del contratto nullo ex. art. 1424 Codice Civile), determina l'immediata applicazione in capo al rapporto che già fu cocopro di ogni disposizione inerente il regolamento contrattuale del rapporto di lavoro subordinato, compresa la disciplina limitativa dei licenziamenti.
In forza di detto principio, il licenziamento deve considerarsi "invalido", se non sorretto da "giusta causa" o da "giustificato motivo" (art. 01 l. 604/66).
Per "giustificato motivo" si intendono quel complesso di "ragioni  inerenti l'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa".
L'apposizione di un termine alla collaborazione, però, rivolta in capo al Collaboratore l'onere della prova dell'illegittimità del licenziamento: la fissazione di un termine, infatti, anche attualmente che vige la regola della "acausalità" di cui al DL 34/2014, individuando una "fascia temporale" in cui il Lavoratore è a disposizione di un'Azienda o altro Datore/Committente, ingloba una specifica "programmazione negoziale" in sè stessa lecita e vincolante (comunque si assume l'apposizione del termine, sia in senso "di preventiva causale organizzativa di avvio/chiusura del rapporto" ex D.lgs. 368 ante DL 34, ovvero in senso "acausale" post DL 34/2014).
Per contestare detta clausola, il Collaboratore/Dipendente dovrà dimostrare concretamente che è stata estorta; ovvero che la scadenza del rapporto di collaborazione è avvenuta contraddicendo la programmazione temporale del rapporto contrattualmente programmata.
Solo in questo caso, potrà fruire dell'indennità spettante ai lavoratori a termine "trasformati" di diritto: l'indennità risarcitoria tra 2.5 e 12 mensilità.
 

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