Ai sensi dell'art. 11.02°comma D.lgs. 66/2003, è in ogni caso
vietato adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle 06, dall'accertamento dello
stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Non sono, inoltre, obbligati, a prestare lavoro notturno
(cioè in base alla definizione ex. art. 01 D.lgs. "lavoro svolto in un periodo
di almeno sette ore consecutive, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e
le cinque del mattino"):
a) La Lavoratrice madre di un figlio di età
inferiore ai 03 anni o, in alternativa, il Lavoratore padre convivente con la
stessa;
b) La Lavoratrice o il Lavoratore che sia
l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a
12;
c) La Lavoratrice o il Lavoratore che abbia
a proprio carico un soggetto disabile, ai sensi della l. 104/92.
La violazione di tali precetti e l'adibizione al lavoro
notturno, nonostante il dissenso espresso in forma scritta e comunicato al
Datore di Lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione,
integra reato di natura contravvenzionale punito con la pena alternativa
dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da € 516 a € 2582 (art.
18-bis.01°comma D.lgs. 66/2003).
Detta sanzione è ammessa al procedimento di definizione
agevolata della "prescrizione obbligatoria" ex. art. 15 D.lgs. 124/2004: in
questo senso, l'illecito è definibile con il pagamento di una somma pari ad 1/4
dell'importo massimo di ammenda, a condizione che il Datore abbia "riparato"
l'illecito.
Con Interpello nr. 18/2014, il Ministero del Lavoro ha
chiarito che tra le figure di "genitore unico affidatario" ammissibili ex. art.
11.02°comma D.lgs. 66/2003 all'esonero/limitazione del lavoro notturno, rientra
anche il genitore vedovo convivente con figlio minore di età inferiore a 12
anni.
Per beneficiare dell'esonero, il genitore interessato dovrà
far pervenire, in questo caso, richiesta scritta di esonero entro adeguato
preavviso: la legge parla di 24 ore anteriori al previsto inizio della
prestazione lavorativa, ma ciò è rilevante ai fini dell'applicazione o meno
delle sanzioni penali/amministrative. Nulla vieta che il Datore, ai fini
contrattuali e di organizzazione interna del lavoro, determini diversamente il
regime del (dovuto) preavviso.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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