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mercoledì 16 luglio 2014

LAVORO NOTTURNO, QUALI LIMITAZIONI

Riepiloghiamo le linee fondamentali della disciplina relativa alle limitazioni del lavoro notturno.
Ai sensi dell'art. 11.02°comma D.lgs. 66/2003, è in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle 06, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Non sono, inoltre, obbligati, a prestare lavoro notturno (cioè in base alla definizione ex. art. 01 D.lgs. "lavoro svolto in un periodo di almeno sette ore consecutive, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino"):
 
a) La Lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 03 anni o, in alternativa, il Lavoratore padre convivente con la stessa;
b) La Lavoratrice o il Lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12;
c) La Lavoratrice o il Lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile, ai sensi della l. 104/92.
 
La violazione di tali precetti e l'adibizione al lavoro notturno, nonostante il dissenso espresso in forma scritta e comunicato al Datore di Lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, integra reato di natura contravvenzionale punito con la pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da € 516 a € 2582 (art. 18-bis.01°comma D.lgs. 66/2003).
Detta sanzione è ammessa al procedimento di definizione agevolata della "prescrizione obbligatoria" ex. art. 15 D.lgs. 124/2004: in questo senso, l'illecito è definibile con il pagamento di una somma pari ad 1/4 dell'importo massimo di ammenda, a condizione che il Datore abbia "riparato" l'illecito.
Con Interpello nr. 18/2014, il Ministero del Lavoro ha chiarito che tra le figure di "genitore unico affidatario" ammissibili ex. art. 11.02°comma D.lgs. 66/2003 all'esonero/limitazione del lavoro notturno, rientra anche il genitore vedovo convivente con figlio minore di età inferiore a 12 anni.
Per beneficiare dell'esonero, il genitore interessato dovrà far pervenire, in questo caso, richiesta scritta di esonero entro adeguato preavviso: la legge parla di 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione lavorativa, ma ciò è rilevante ai fini dell'applicazione o meno delle sanzioni penali/amministrative. Nulla vieta che il Datore, ai fini contrattuali e di organizzazione interna del lavoro, determini diversamente il regime del (dovuto) preavviso.
 
 
 

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