Il noto bonus IRPEF da tempo lanciato dall'Esecutivo
per rendere più pesanti le buste paga dei lavoratori dipendenti (eccetto i
pensionati) e alcuni assimilati (art. 50 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis),
l) TUIR) è diventato finalmente legge dello Stato con il DL 66/2014 ed è entrato
in vigore il 24/04/2014.
Ciò significa che, a partire dalle mensilità di paga di
maggio 2014, detto bonus sarà operativo in capo ai Sostituti d'imposta: ciò
significa, però, operativamente parlando che il bonus riguarderà le
sequenze amministrative che si attiveranno da giugno in avanti (a giugno,
infatti, vengono gestite le retribuzioni di maggio).
Il bonus (che non concorre alla formazione del
reddito) è di importo pari a:
- € 640, se il reddito complessivo non è superiore a € 24.000
(€ 640/12 = € 53.33);
- € 640, se il reddito complessivo è superiore a € 24.000, ma
inferiore a € 26.000: in questo caso, però, il bonus va attribuito per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di € 26.000, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di € 2.000*
*BONUS= 640x [(26.000-Reddito complessivo)/2.000]
Il bonus si applica a condizione che:
a) L'imposta lorda sul reddito da lavoro
dipendente deve essere superiore alle detrazioni per lavoro spettanti (restano,
cioè, fuori gli "incapienti" a "IRPEF zero"): ai fini del calcolo, non si
computano le altre tipologie di detrazione, quali quelle per familiari a
carico;
b) Il reddito complessivo non dovrà essere
superiore a € 26.000.
Sono esclusi pensionati e Partite IVA e alcune tipologie di
"redditi assimilati" ex. art. 50 TUIR:
Questa prima esposizione ci obbliga a chiarire alcuni
equivoci che potrebbero sorgere in relazione agli € 80 mensili, tanto
celebrati in sede mediatica e politica.
Nel caso di redditi fino a € 24.000 al mese, abbiamo visto
come la legge, infatti, riconosca un bonus fisso di € 640,
ragguagliato al periodo di lavoro.
Ora, se il rapporto di lavoro dipendente è in essere
continuativamente da gennaio a dicembre 2014, complice la circostanza che il
bonus si riferisce al reddito di lavoro "annuale", il bonus finirà per
essere "spalmato" diversamente in busta paga, in relazione alle diverse
distribuzioni mensili. Il bonus ammonterà effettivamente a € 80 (per
redditi di lavoro fino a € 24.000), ma per il solo fatto che l'importo
complessivo di € 640 dovrà dividersi per 8, anzichè per 12 mensilità (640/8=80).
Viceversa, se il bonus fosse a regime nelle 12 mensilità del periodo di
imposta, esso sarebbe pari a poco più di € 50 (640/12= 53.33).
Questo, però, non significa che il bonus di € 640
(redditi fino a € 24.000) spetti in misura fissa anche se i mesi di lavoro sono
inferiori a 12 e non sono coperti da nessun altro reddito di lavoro.
Prendiamo ad esempio il caso del lavoratore assunto a luglio
2014: ad esso spetteranno non € 640, ma ca. € 318 (640/12*6).
Allo stesso modo, ove il lavoratore sia assunto a marzo 2014,
ad esso spetteranno non € 640, ma ca. 533,33 (640/12*10).
Questo perchè il bonus è pur sempre correlato ad un reddito
rapportato ad un periodo annuale, e il ragguaglio mensile è automatico (oltrechè
logico!), ove il reddito prodotto nell'anno sia spalmato su mesi inferiori a
12.
Il bonus, però, pone alcuni problemi relativamente al caso del
Lavoratore con redditi derivanti da più rapporti di lavoro di diversa natura
(dipendente e "a progetto"), diversamente distribuiti nell' anno.
La norma subordina la corresponsione del bonus (che è automatico!) ad
alcune tipologie di reddito complessivo realizzato nell'anno.
Ora, se le tipologie di reddito sono comunque beneficiabili, il
bonus dovrebbe comunque spettare. Ciò pone problemi al Sostituto
d'imposta, che si trova in evidente difficoltà ad applicare l'importo giusto, se
il Dipendente non lo informa dei rapporti da lui intrattenuti nell'anno. E'
comunque probabile che il problema sarà risolto a breve con una modulistica
elaborata dal Ministero. Nelle more, comunque, sarà opportuno sfruttare la
modulistica a disposizione del Sostituto, che già consente al Sostituto di
apprendere informazioni sui rapporti di lavoro intrattenuti dal Dipendente
infra-annualmente: se persiste il dubbio, basterà una dichiarazione sostitutiva
di notorietà ex. art. 47 DPR 445/2000.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara