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giovedì 8 ottobre 2015

PIU' COMPLESSA LA REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORATORE "IN NERO" SE VIENE TRASFORMATO A TERMINE- UN ESEMPIO

Caso:
Tizio, Ristoratore, viene condannato dall’Ispettore della DTL a regolarizzare Caio, Cameriere trovato intento al lavoro di Cameriere. Tizio, precisando che non lavora tutti i mesi dell’anno, chiede all’Ispettore di regolarizzare il rapporto con un contratto a termine. Si può fare?

Risposta (tratta da MASSI, Diritto & Pratica di Lavoro nr. 34-35/2015) L’art. 22 D.lgs. 151/2015 (cd Decreto Semplificazioni) ammette che la “regolarizzazione” del “lavoratore in nero” possa avvenire mediante contratto a termine (ma a tempo pieno, non part time, come è dato capire dalla norma!) di durata non inferiore a tre mesi”, a condizione che il Lavoratore medesimo sia mantenuto in servizio degli stessi per almeno tre mesi.
Contestualmente, il D.lgs. ha reso diffidabile ex. art. 13 D.lgs. 124/2004 la cd maxi-sanzione (dopo che la l. 27/2014 l’aveva esclusa). La diffida, come noto, consiste in una particolare procedura (usualmente di 45 gg.) in cui, in un primo tempo (30 gg.), il Datore di Lavoro “sanzionato” riceve l’invito dall’Ispettore a “regolarizzare” una violazione.
Scaduto il termine, e constatata dall’Ispettore l’avvenuta “sanatoria”, il Datore può pagare la sanzione amministrativa pecuniaria con importi ridotti al minimo ovvero ad ¼ della sanzione fissa.
Ora, in relazione alla disciplina della maxi-sanzione, il D.lgs. introduce una procedura speciale di “diffida” quando il Datore di Lavoro intenda “sanare” il “lavoro nero” con il ricorso ad un lavoro a termine. Ricordiamo che questa soluzione è obbligata in alcuni settori soggetti a “punte stagionali” (come Turismo, Agricoltura) o che lavorano solo alcuni mesi all’anno. In questo caso, i termini dell’accertamento ispettivo dell’avvenuta sanatoria sono più complessi e i tempi necessariamente più dilatati.
Dispone, al riguardo, il nuovo art. 3.3ter DL 12/2002 (conv. in l. 73/2002) come novellato dall’art. 22.1°comma D.lgs. 151/2015:

In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.

La sanatoria, in questa fattispecie, deve attestare che:
- Il Lavoratore “sanato” è stato mantenuto in servizio per almeno tre mesi (non è chiaro, però, se sia precluso il recesso per “giusta causa”, a fronte di gravi violazioni imputabili al Dipendente “sanato”);
- Il Datore deve dimostrare l’avvenuto pagamento delle sanzioni, dei contributi e dei premi previsti (non si parla di “retribuzioni” …)

In questo caso, il termine per la regolarizzazione è 120 gg. dalla notifica del Verbale di notifica, tempi evidentissimamente molto lunghi.
Una volta accertata la “sanatoria”, il Datore dovrebbe essere ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta nei 15 gg. successivi alla constatazione da parte dell’Ispettore dell’avvenuta sanatoria: questa conclusione, si deduce logicamente dall’assenza di una previsione specifica di un termine di pagamento diverso da quello ex. art. 13 D.lgs. Tale assenza non può che determinare l’applicazione dell’art. 13 cit. che deve pur sempre intendersi come “norma generale” in punto di disciplina della diffida (costituendo la previsione ex. art. 22 D.lgs 151 una norma speciale, non estensibile oltre i casi da essa contemplati). Non si può negare che la procedura presenti, a tutta evidenza, aspetti non poco farraginosi, che andranno evidentemente oggetto di una speciale attenzione in sede operativa.

Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

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