Una breve panoramica (in allegato) del complesso delle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. 151/2015, relativamente al “lavoro sommerso” (maxi-sanzione e sospensione attività), in vigore dal 24/9/2015.
Tale panoramica è stata attinta dalla Circolare 19/2015 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
Naturalmente,
ogni disposizione e interpretazione dovrà essere assestata in relazione
ai chiarimenti che il Ministero del Lavoro fornirà attraverso proprie
Circolari.
LAVORO
SOMMERSO, MAXISANZIONE E SOSPENSIONE ATTIVITA’
PANORAMICA
DELLE NOVITA’ DEL DLGS 151/2015
Alcune primissime informative flash sul nuovo assetto di regole
disegnato dal Jobs Act (art. 22
D.lgs. 151/2015) per il “lavoro sommerso”.
A) MAXI-SANZIONE PER “LAVORO SOMMERSO”:
-IMPORTO
MAXI-SANZIONE PER “LAVORO SOMMERSO”:
a) Da € 1.900 a € 15.600 per ogni lavoratore (impiego di lavoro superiore a 30 gg.
di effettivo lavoro)*;
b) Da € 3.000 a € 18.000 per ogni lavoratore (impiego di lavoro superiore da 31 a 60 gg. di effettivo lavoro)*;
c) Da € 6.000 a € 36.000 per ogni lavoratore (impiego di lavoro superiore a 60 gg. di effettivo lavoro)*;
*Nel
passaggio dalle vecchie alle nuove norme è stata abrogata la previsione della
“somma aggiuntiva” di € 150, ovvero di € 30.
-AGGRAVAMENTI
SANZIONATORI: La maxi-sanzione è aggravata del 20% in
caso di accertato impiego “in nero” di lavoratori privi di regolare permesso di
soggiorno, ovvero di minori.
-PRESUPPOSTI MAXI-SANZIONE: Anche nel
vigore delle riforme del Jobs Act, la
maxi-sanzione per “lavoro sommerso” si applica ove l’organo di vigilanza
riscontri l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro (salvo il caso del lavoro domestico). Per
l’individuazione della casistica rilevante, e per la soluzione dei casi dubbi
(es. Collaboratori familiari, occasionali etc.) si rinvia alla prassi
amministrativa consolidatasi nel 2006, in particolare alla Circolare Min. Lav.
36/2006 e 38/2010.
N.B.: Queste sanzioni
si applicano sia nel caso in cui il “lavoratore in nero” venga accertato
direttamente dall’Ispettore, al momento dell’accesso, sia se il rapporto
risulti comunque accertato, anche se successivamente regolarizzato, anche se
successivamente concluso.
-DIFFIDABILITA’: La maxi-sanzione torna diffidabile. Si
applica l’art. 13 D.lgs. 124/04, che consente, in caso di intervenuta
regolarizzazione, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta
nel minimo, ovvero in ¼ della sanzione fissa. N.B.: Non si applica mai la diffida ove sia accertato il
“lavoro nero” da parte di Cittadini Extra UE senza permesso di soggiorno e di
minori.
ATTENZIONE, UN CASO NUOVO E PARTICOLARE
DI DIFFIDA:
La
regolarizzazione può avvenire tramite “assunzione a tempo indeterminato” (in
quest’ultimo caso, l’assunzione part time non potrà mai essere inferiore al
50%), ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi”: a questo
fine, la legge richiede che il Dipendente (già in nero) sia “mantenuto
in servizio” per almeno tre mesi (90 gg. di calendario) dall’accesso ispettivo,
senza considerare i giorni e i mesi di “lavoro nero” svolto antecedentemente
(il quale andrà comunque regolarizzato). In questo caso, i termini per la
sanatoria a titolo di diffida ex. art. 13 D.lgs. 124 non sono più 45, ma 120
gg. dalla notifica del Verbale. In tale periodo, il Datore deve dare prova di
aver regolarizzato la contrattualistica, e versato sanzioni, contributi e premi
assicurativi (vedi Circ. Min. Lav. 26/2015).
N.B. Continua ad applicarsi la diffida ex. art. 13
D.lgs. 124/04 (45 gg.) per i seguenti casi:
1) Accessi ispettivi che accertino periodi di lavoro
"in nero" precedenti all'accesso ma successivamente regolarizzati (è
il caso che, nel vigore delle vecchie norme, consentiva l'applicazione della
'maxisanzione affievolita' e che oggi la legge fa espressamente
"salvo" dall'applicazione delle nuove regole sulla diffida;
2) Accessi ispettivi che accertino periiodi di lavoro
"in nero" precedenti l'accesso e tali rapporti siano cessati.
DIFFIDA
“ORA PER ALLORA”: Se al momento dell’accesso ispettivo, il Datore
abbia già provveduto a regolarizzare il “lavoro nero”, e siano già decorsi i 90
gg. utili di ‘mantenimento in servizio’, l’Ispettore emetterà Verbale solo per
il pagamento della ‘maxi-sanzione’ in misura minima, da versarsi nei 120 gg.
dalla notifica dal Verbale.
COME
SI REGOLARIZZA IL “LAVORO NERO” , LA CONTRATTUALISTICA UTILE: Ai fini della
“regolarizzazione”, utile per evitare la maxi-sanzione
e per evitare la sospensione dell’attività, la legge specifica il tipo di
contrattualistica utile, nei seguenti termini che si riportano testualmente:
“… la
stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche
a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta
per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e
determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in
servizio degli stessi per almeno tre mesi”.
N.B: La Circolare
nr. 26/2015 del Ministero del Lavoro esclude che la medesima regolarizzazione
possa avvenire con ricorso al lavoro intermittente anche se a tempo
indeterminato. Resta aperto l’interrogativo se la “regolarizzazione” del
“personale in nero” possa avvenire con apprendistato (è favorevole, a questa
conclusione, la Fondazione Studi CDL
con Circ. 19/2015).
B) SOSPENSIONE
ATTIVITA’ PRODUTTIVA-NOVITA’:
-PRESUPPOSTI
DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA: Restano fermi i
presupposti di sospensione previgenti. La sospensione, cioè, è disposta
dall’Ispettore, quando il numero di lavoratori irregolari sia pari al 20% del
totale dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro (Nota INAIL 23/11/2010 nr.
8513). Ad esempio, ove si rilevi la presenza di 10 lavoratori (di cui 3 “in
nero”), la percentuale andrà calcolata su base “10” (e non su base “7”); il
numero dei lavoratori (di cui “3” in nero), rappresentando il 30% del totale
dei Lavoratori, è sufficiente a consentire l’adozione del provvedimento di
sospensione dell’attività produttiva;
-NUOVI
IMPORTI PER SOMME PER REVOCA SOSPENSIONE: Variano gli
importi delle misure aggiuntive previste per conseguire la revoca della
sospensione dell’attività. In questi casi, il Datore di Lavoro dovrà versare €
2.000 (sospensione per lavoro irregolare) ed € 3.200 (gravi e reiterate
violazioni della normativa di Sicurezza).
- PAGAMENTO
A RATE PER LA RIAPERTURA DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA SOSPESA: La sospensione
dell’attività produttiva per “lavoro nero” e simili ex. art. 14 D.lgs. 81/2008
potrà essere revocata, con pagamento non dell’intera somma aggiuntiva, ma del
25%. Per il residuo importo, maggiorato del 5%, verrà versato successivamente
(a rate), entro sei mesi. In caso di inadempimento, sulle somme si
formerà titolo esecutivo. Sulle misure tecniche, si attendono
specifiche (essendo inedita la formazione di un titolo esecutivo su un atto
dell’Ispettore e non della Direzione Territoriale, in senso stretto).
-REGOLARIZZAZIONE
CONTRATTUALE: Tale
regolarizzazione avverrà nello stesso modo previsto per la maxi-sanzione.
DISAPPLICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE MINORI, IN PRESENZA DI MAXI-SANZIONE:
Sciogliendo dubbi e perplessità emerse
nella prassi precedente, l’art.3.quinquies
DL 12/2002 (conv. in l. 73/2002) dispone che l’ applicazione della cd
“maxi-sanzione” per “lavoro sommerso” escluda l’applicazione (anche in
concorso) di alcune sanzioni minori (che vengono, così, sostanzialmente
assorbite) quali:
-Art. 39.7°comma DL 112/2008 (tenuta/conservazione LUL)
-Art. 19.2-3°comma D.lgs. 276/2003
(mancata comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego).
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