Caso:
Tizio, Titolare di Ditta Individuale esercente attività di commercio al minuto, commina la sanzione disciplinare della multa alla Dipendente Caia, per essersi questa assentata di sua volontà nella giornata del 6/1 (giorno dell’Epifania), nonostante Le fosse noto che, in quel giorno, il punto vendita sarebbe rimasto aperto. Caia fa ricorso avanti il Tribunale del Lavoro. Chi ha ragione?
Risposta (tratta da Cass. 16592/2015)
La Cassazione, con la recente sentenza del 7/8/2015 nr. 16592, ha dato ragione alla Lavoratrice.
La regolazione della materia – questo il giudizio degli Ermellini- si ritrova in una legge ad hoc, la legge 264/49, che riconosce il diritto pieno ed incondizionato, del lavoratore al riposo festivo.
Siccome il riposo festivo è disciplinato da una specifica fonte, la legge, e non è previsto alcun formale potere di deroga della contrattazione collettiva, devono ritenersi precluso alla contrattazione collettiva disciplinare in deroga alla legge e, a maggior ragione, deve ritenersi precluso al Datore di Lavoro disporre, in via unilaterale e di ordine di servizio, che il Lavoratore lavori in giorno festivo.
Questa conclusione lascia perplessi (vedi critiche di MASSI in Generazione Vincente Blog), particolarmente perché, nella pratica, ci si era abituati a trattare il riposo festivo agevolmente derogabile allo stesso modo del riposo settimanale.
A questo riguardo, invece, la Cassazione ha escluso ogni analogia tra riposo settimanale e riposo festivo. La Cassazione (con un passaggio logico molto discusso) ha comunque ritenuto possibile il lavoro festivo, solo su accordo col Lavoratore: circostanza che lascia molto perplessi i commentatori, perché non si vede come un diritto (il riposo festivo) definito “inderogabile” sia “rinunciabile” dal Lavoratore senza ricorrere all’art. 2113 C.C. …
Ma tant’è.
CONSIDERAZIONI DI ORDINE PRATICO:
Per ovviare a tali problematiche, crediamo sia buona prassi mantenere nei contratti di lavoro interessabili a tali problematiche specifiche clausole, ove il Dipendente consenta al Lavoro in giornata festiva infrasettimanale. Non basta evidentemente disporre tale possibilità in via unilaterale, ossia in via di “ordine di servizio” datoriale.
Nessun commento:
Posta un commento