Quesiti:
1) Se il Lavoratore aderisce alla Qu.I.R. (Quota Integrativa della Retribuzione), può chiedere successivamente un finanziamento con cessione del quinto?
2) Posto che, per ottenere la Qu.I.R., il TFR del Dipendente deve essere libero da vincoli, una volta attivata la Qu.I.R., il TFR rimane bloccato, oppure è disponibile per finanziamenti?
Risposta:
Ai sensi dell’art. 3 dpcm 27/2/2015, non può accedere alla Qu.I.R. il Lavoratore dipendente il cui TFR sia a disposizione (ossia vincolato, in garanzia) per contratti di finanziamento. Dal tenore complessivo del testo di legge, questo impedimento è previsto per contratti di finanziamento anteriori alla costituzione della QU.I.R., non posteriori. Quindi, successivamente al perfezionamento della Qu.I.R., il Lavoratore può impegnare per contratti di finanziamento sia il TFR maturato presso l’Azienda fino al riconoscimento della Qu.I.R., sia la quota di TFR in busta paga (tipicamente, per cessioni del quinto). E’ evidente che, in quest’ultimo caso, la frazione del “quinto” cedibile in finanziamento deve tener conto degli emolumenti retributivi aggiornati con la Qu.I.R.
A disposizione per approfondimenti
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