Il Sole 24 Ore (del 20/10 nr. 289) ha confermato la nostra interpretazione sul regime fiscale e previdenziale applicabile alle collaborazioni occasionali dopo il Jobs Act (SIROCCHI, Co.co.co-dipendenti per il Fisco).
Ne abbiamo parlato nel nostro post del 14/5 us. Un contenuto, a sua volta, ripreso molto gentilmente nel sito Proposta Lavoro (vai al link: http://www.propostalavoro.com/benessere-e-lavoro/legislazione-e-sicurezza/co-co-co-dopo-il-jobs-act-come-funziona).
Ecco il passaggio di interesse dell’articolo di SIROCCHI:
Ne abbiamo parlato nel nostro post del 14/5 us. Un contenuto, a sua volta, ripreso molto gentilmente nel sito Proposta Lavoro (vai al link: http://www.propostalavoro.com/benessere-e-lavoro/legislazione-e-sicurezza/co-co-co-dopo-il-jobs-act-come-funziona).
Ecco il passaggio di interesse dell’articolo di SIROCCHI:
“Un’ultima considerazione riguarda l’ambito di applicazione delle collaborazioni occasionali.
La legge Biagi, al comma 2 dell’art. 61, esentava dall’obbligo di redazione del progetto le mini collaborazioni, ossia quelle di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare o comunque con compenso non superiore a [lordi] € 5.000 nel medesimo periodo.
Ebbene, poiché tale previsione è stata superata dall’art. 52 del D.lgs. 81/2015, ne consegue che le attuali collaborazioni coordinate saltuarie non hanno un tetto di durata massimo prefissato di durata né di valore e che il limite dei 5mila euro rimane per le collaborazioni di lavoro autonomo occasionale (quindi, senza coordinamento), ai fini degli obblighi previdenziali per l’iscrizione alla Gestione Separata INPS e per il versamento del relativo contributo, come previsto dal comma 2 dell’art. 44 del DL 269/2003 (corsivo e neretto nostro, ndr).
Ai fini delle imposte sui redditi, invece, il discernimento tra attività occasionali e attività abituali dovrà avvenire secondo criteri di ragionevolezza”.
La legge Biagi, al comma 2 dell’art. 61, esentava dall’obbligo di redazione del progetto le mini collaborazioni, ossia quelle di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare o comunque con compenso non superiore a [lordi] € 5.000 nel medesimo periodo.
Ebbene, poiché tale previsione è stata superata dall’art. 52 del D.lgs. 81/2015, ne consegue che le attuali collaborazioni coordinate saltuarie non hanno un tetto di durata massimo prefissato di durata né di valore e che il limite dei 5mila euro rimane per le collaborazioni di lavoro autonomo occasionale (quindi, senza coordinamento), ai fini degli obblighi previdenziali per l’iscrizione alla Gestione Separata INPS e per il versamento del relativo contributo, come previsto dal comma 2 dell’art. 44 del DL 269/2003 (corsivo e neretto nostro, ndr).
Ai fini delle imposte sui redditi, invece, il discernimento tra attività occasionali e attività abituali dovrà avvenire secondo criteri di ragionevolezza”.
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