Quesito:
L’art. 10 l. 335/1958 prevede un particolare regime per le ferie dei lavoratori domestici, che qui di seguito si riporta:
Art. 10. Ferie.
Ai lavoratori, dopo un anno di ininterrotto servizio, spetta un periodo di ferie annuali con corresponsione della retribuzione, nella misura e con le modalità appresso indicate.
La durata del periodo di ferie non può essere inferiore: a) per il personale impiegatizio di cui all'art. 5, primo comma, a quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità; a venticinque giorni consecutivi per anzianità superiore; b) per i prestatori d'opera manuale di cui all'art. 5, comma secondo, a quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità; a venti giorni per anzianità superiore.
Al lavoratore che usufruisce del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo di ferie - ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni - un compenso sostitutivo la cui misura deve essere fissata dalle Commissioni provinciali previste all'art. 12 (1).
In caso di licenziamento - comunque avvenuto - o di dimissioni, al lavoratore che non abbia maturato l'intero diritto alle ferie annuali di cui ai paragrafi a), b), spettano tanti giorni di ferie quanti ne risultano in proporzione al numero dei mesi di anzianità considerando le frazioni di quindici giorni come mese intero.
Risposta:
Alle ferie dei lavoratori domestici si applicano le stesse regole previste per la generalità dei lavoratori dall’art. 10 D.lgs. 66/2003, con le relative sanzioni ex. art. 18bis.
Le ferie (4 settimane) vanno fruite dal lavoratore domestico per 2 settimane consecutive con obbligo di fruizione nei 18 mesi successivi. Si devono ritenere abrogate le norme speciali previste dalla l. 339/58 per le ferie dei lavoratori domestici (art. 10), stante che l’art. 2.1°comma D.lgs. 66/2003 rivolge la disciplina dell’orario di lavoro e delle ferie a “ con il seguente campo di applicazione:
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.
Non essendo il lavoro domestico contenuto nelle eccezioni sopra riportate, e rivolgendosi il D.lgs. 66 a “tutti i settori di attività pubblici e privati”, non si può nutrire alcun dubbio circa l’abrogazione in parte qua dell’art. 10 l. 339/1958.
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