Caso:
Tizio, Titolare di una Friggitoria che lavora alcuni mesi all’anno in località balneare, subisce un’Ispezione della DTL. La DTL rileva che, presso il suo locale, lavora “in nero” Caio come Commesso jolly. Per accedere ai benefici connessi alla “diffida” ex. art. 13 D.lgs. 124/2004, Tizio procede alla regolarizzazione. Al riguardo, Tizio assume Caio a tempo indeterminato per 3 h giornaliere e per 15h settimanali, motivando che questi, oltre a svolgere solo funzioni di supporto, non avrebbe potuto permanere di più in Azienda, avendo aperti contemporaneamente altri rapporti di lavoro con altre Aziende. E’ valida questa regolarizzazione, ai fini del successivo accesso di Tizio al pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta?
Risposta:
La legge, nella nuova versione fissata dall’art. 22 D.lgs. 151/2015, prevede che il lavoratore trovato “in nero” nel corso di un’Ispezione, per essere “regolarizzato” (e permettere, così, al Datore di accedere ai benefici connessi con le riduzioni sanzionatorie del caso), possa essere assunto part time (ma solo in rapporto a tempo indeterminato) ma con riduzione oraria non inferiore al 50%.
Prendendo alla lettera questa regola, per il settore Pubblici Esercizi (dove l’orario normale di lavoro è fissato dal CCNL in 40 h settimanali), la sanatoria si considera efficace solo con orario di almeno 20h settimanali. Non dovrebbe accedere alla regolarizzazione (e, conseguentemente, al pagamento delle sanzioni in misura ridotta) quell’assunzione part time (sia pure a tempo indeterminato) che configuri un orario di lavoro al di sotto delle 20 h settimanali.
Quindi, a rigore Caio non potrebbe essere “regolarizzato” e Tizio non dovrebbe beneficiare delle riduzioni sanzionatorie ex. art. 13 D.lgs. 151/2015.
Ma il condizionale è d’obbligo.
E se il Datore riesce a dimostrare che non può assumere davvero per più ore il Dipendente per una oggettiva e insuperabile impossibilità? Come può essere la compresenza di altri rapporti di lavoro?
E’ evidente che buon senso ed equità dovrebbero portare ad un’interpretazione della norma, che ne corregga il rigore che scaturisce dalla lettera. Anche perché l’impossibilità è universalmente riconosciuta come limite logico di vigenza di una norma.
Il punto dovrà essere, pertanto, attentamente monitorato in sede applicativa.
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
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