-DIFFIDABILITA’: La maxi-sanzione
torna diffidabile. Si applica l’art. 13 D.lgs. 124/04, che consente, in
caso di intervenuta regolarizzazione, il pagamento della sanzione
amministrativa in misura ridotta nel minimo, ovvero in ¼ della sanzione
fissa. N.B.: Non si applica mai la diffida ove sia
accertato il “lavoro nero” da parte di Cittadini Extra UE senza permesso
di soggiorno e di minori.
ATTENZIONE, UN CASO NUOVO E PARTICOLARE DI DIFFIDA: La
regolarizzazione può avvenire tramite “assunzione a tempo
indeterminato” (in quest’ultimo caso, l’assunzione part time non potrà
mai essere inferiore al 50%), ovvero a tempo determinato di durata non
inferiore a tre mesi”: a questo fine, la legge richiede che il
Dipendente (già in nero) sia “mantenuto in servizio” per
almeno tre mesi (90 gg. di calendario) dall’accesso ispettivo, senza
considerare i giorni e i mesi di “lavoro nero” svolto antecedentemente
(il quale andrà comunque regolarizzato). In questo caso, i termini
per la sanatoria a titolo di diffida ex. art. 13 D.lgs. 124 non sono più 45, ma 120 gg. dalla notifica del Verbale. In tale periodo, il Datore
deve dare prova di aver regolarizzato la contrattualistica, e versato
sanzioni, contributi e premi assicurativi (vedi Circ. Min. Lav.
26/2015). Nei 120 gg. –precisa la Circolare, deve avvenire il
versamento, da parte del Datore di Lavoro, della ‘maxi-sanzione’
nell’importo minimo.
N.B. Continua ad applicarsi la diffida ex. art. 13 D.lgs. 124/04 (45 gg.) per i seguenti casi:
1) Accessi ispettivi che accertino periodi di lavoro "in nero" precedenti all'accesso ma successivamente regolarizzati (è il caso che, nel vigore delle vecchie norme, consentiva l'applicazione della 'maxisanzione affievolita' e che oggi la legge fa espressamente "salvo" dall'applicazione delle nuove regole sulla diffida;
2) Accessi ispettivi che accertino periiodi di lavoro "in nero" precedenti l'accesso e tali rapporti siano cessati.
REGOLARIZZAZIONE TRAMITE DIFFIDA, LA CONTRATTUALISTICA UTILE:
La Circolare nr. 26/2015 del Ministero del Lavoro esclude che la
medesima regolarizzazione possa avvenire con ricorso al lavoro
intermittente anche se a tempo indeterminato. Resta aperto
l’interrogativo se la “regolarizzazione” del “personale in nero” possa
avvenire con apprendistato (è favorevole, a questa conclusione, la Fondazione Studi CDL con Circ. 19/2015).
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