Quesito:
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L’art. 42 D.lgs. 81/2008 non pare coordinato con la riforma delle mansioni. Esso, infatti, dispone:
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1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le
misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano
un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove
possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori
garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza
(1).
[2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165] (2). (1) Comma sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (2) Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. |
Questa disposizione confligge con quanto dettato dall’art. 2103.5°comma C.C. (modificato dal D.lgs. 81/2015) dove si dispone:
Nelle
sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni
di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di
modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di
inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del
lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una
diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il
lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un
consulente del lavoro.
Questo
accordo comporta possibilità di modificare la mansione e retribuzione,
anche oltre i confini disegnati dall’art. 42 TU Sicurezza.
Come si conciliano queste due norme così difformi?
Risposta:
Discostandomi dal parere espresso da Punto Lavoro
nr. 3626/2015, ritengo che, nel caso di specie, siamo di fronte ad
un’ipotesi di “abrogazione tacita” dell’art. 42 D.lgs. 81/2008.
Per
quanto concerne gli aspetti economici e contrattuali della mansione
inferiore, non si possono nutrire dubbi di sorta relativamente alla
circostanza che il nuovo art. 2103 Codice Civile abbia abrogato questa
parte dell’art. 42 TU Sicurezza per “abrogazione implicita” ex. art. 15
preleggi, per avere la nuova legge aspetti già disciplinati dalla
precedente: se, infatti, prima del D.lgs. 81/2015, la disciplina
dell’assegnazione di “mansioni inferiori” era indubbiamente disciplinata
da questa parte del TU Sicurezza, oggi, dopo il D.lgs. 81/2015, questa
parte deve ritenersi totalmente assorbita dal nuovo art. 2103 Codice Civile.
In
ogni caso, anche ammettendo (per ipotesi) la persistente vigenza del
vecchio art. 42 (versione precedente), l’art. 2103.5°comma dovrebbe
prevalere come disciplina “in deroga”.
Se,
infatti, la regola generale, in punto di “demansionamento” resta la
conservazione del trattamento in godimento (ossia quello maturato con
assegnazione della mansione iniziale, come nella precedente versione
dell’art. 42 cit.), ora a questa regola il legislatore predispone una
specifica procedura di “deroga assistita” avanti la Commissione di
certificazione: tra l’altro, con contrappesi istituzionali rilevanti a
garanzia del Dipendente.
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
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