Quesito:
Le procedure di convalida delle dimissioni si applicano anche ai tirocinanti? Grazie.
Risposta:
La legge non prevede per il tirocinante, in caso di dimissioni, procedure speciali di convalida.
Queste
procedure riguardano lavoratori subordinati, collaborazioni a progetto e
associati in partecipazione (questi ultimi due casi, frutto di
un’estensione del DL 76/2013).
L’estensione
non ha riguardato i tirocinanti, e questo costituisce già un dato
significativo: il tirocinante non è assimilabile al lavoratore
subordinato se difetta una norma di legge che determina l’assimilazione.
E al riguardo, soccorre la lettera stessa della legge che riferisce
testualmente al “lavoratore” la disciplina della convalida. Al
“lavoratore” non è infatti assimilabile giuridicamente il “tirocinante”,
il cui rapporto è regolato sempre con chiara estraneità al lavoro
subordinato (come si deduce dalle norme che regolano i tirocini, ma
anche dalle norme INAIL etc).
Chiude, secondo noi, il cerchio il Ministero del Lavoro con Circolare 35/2013.
A
margine, si fa presente che, pur essendo formalmente entrato in vigore
il D.lgs. 151/2015, la procedura applicabile resta, anche dopo il
25/9/15 (data di entrata in vigore del D.lgs. 151) ancora la legge
92/2012.
La legge 92/12 è
destinata a restare in vigore in via transitoria fino a quando non
interverrà la decretazione ministeriale che recepirà le semplificazioni
del D.lgs. 151. Così, infatti, dispone l’art. 26.8°comma D.lgs.
151/2015.
Ma anche nel vigore
delle nuove norme, le dimissioni del tirocinante sono escluse dalla
convalida obbligatoria. Se si scorre il testo di legge, questo riferisce
la procedura di dimissioni al “rapporto di lavoro”: e tale non è il
rapporto di tirocinio.
Ignoriamo se esistano leggi regionali che estendono al tirocinante la convalida delle dimissioni.
Evidentemente, restiamo a disposizione per approfondimenti.Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
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