Un’Associazione
di Volontariato può assumere dipendenti e, con questo, restare Associazione di
volontariato? Esiste un criterio per stabilire se, quando e quanto il rapporto
dipendenti-Volontari sia o meno compatibile con la l. 266/91 e con l’iscrizione al Registro del
Volontariato? Grazie.
Risposta:
Al quesito, molto teorico, non possiamo che dare una risposta altrettanto teorica; e generale.
Al riguardo, la
compatibilità tra assunzione di lavoro dipendente e permanenza nel
Registro del Volontariato va analizzata sulla scorta dell’art. 3.4°comma
legge 266/91 e delle cd Linee Guida del Ministero del Lavoro.
L’art. 3.4°comma l. 266/91 dispone:
“Le
organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti
necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare
o specializzare l'attività da esse svolta”.
Allo scopo di dare contenuto pratico e operativo a questa disposizione molto generica, le Linee Guida
del Ministero del Lavoro hanno provveduto ad individuare alcune
casistiche ed esempi (paragrafo 4.5.4). Il testo integrale potrete
leggerlo al link http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/AgenziaTerzoSettore/Documents/Linee_Guida_Registri_volontariato.pdf.
Qui, ci limiteremo ad alcune esemplificazioni.
Allo stato attuale, il rapporto dipendenti-volontari non è rimesso a regole matematiche e automatiche, ma ad una serie di test
(non solo quantitativi, ma anche qualitativi), che, valutati
congiuntamente tra di loro, devono consentire all’organo di vigilanza un
giudizio certamente esaustivo, ma tarato nel caso concreto.
La verifica numerica del rapporto Dipendenti-Volontari, da sola, infatti, potrebbe non essere significativa.
Può,
aversi il caso, precisa il Ministero, di un’Associazione con 1
Dipendente occupato in Associazione per 40 h settimanali, a fronte di 10
Volontari occupati per ca. 30 h complessive (orario part time
esemplificativo).Questo dato, di per sé, secondo il Ministero non
legittima alcuna conclusione, né circa la legittimità, né circa
l’illegittimità dell’Associazione di Volontariato rispetto all’art.
3.4°comma l. 266. In questo caso, occorre anche una verifica di ordine
qualitativo: ad esempio, potrebbe aversi un’Associazione di accoglienza
di disabili, dedicata alla gestione del tempo libero di questi, ad
attività ricreative semplici, dove l’unico Dipendente risulta adibito ad
attività segretariale; in questo caso, l’apporto prevalente dei Volontari appare
ampiamente giustificato, in forza della gratuità e semplicità
dell’attività esercitata.
Premesso
quanto sopra, le complesse attività assistenziali svolte da un’altra
Associazione possono giustificare un ‘maggiore’ apporto di personale
dipendente. E’ il caso, ad esempio, di una Associazione dedita a servizi
assistenziali per anziani o malati di cancro che organizzi i servizi di assistenza/accompagnamento ai sofferenti.
In
questo caso, visto l’art. 3.4°comma l. 266/91 citato, l’apporto di
personale dipendente non può certo limitarsi al solo apporto
segretariale e amministrativo (comunque, necessario), ma anche a settori
assistenziali (Operatore Socio Sanitario etc.), tutti elementi
indispensabili per “qualificare” e “specializzare” l’apporto dell'Associazione, in vista della realizzazione dell’attività
statutaria. Da questo punto di vista, una ‘maggiore’ presenza di
personale, lungi dall’essere anomala, appare al contrario fisiologica e
necessaria, non potendo tali attività, così qualificate e delicate,
essere affidate tout court a personale volontario.
In
questo ambito, può considerarsi “normale” e fisiologico un apporto del
personale Volontario specialmente in mero “affiancamento”.
In che termini, allora, può essere valutato “anomalo” l’apporto di personale dipendente?
E’ difficile, quasi impossibile, trarre conclusioni certe sul piano meramente teorico, occorrerebbe misurarsi sul caso concreto.
Certamente, un’Associazione può perdere i benefici connessi allo status
di Associazione di Volontariato ex. l. 266/91, ove risulti
concretamente che la sua organizzazione è concepita scientemente e
preordinatamente per escludere personale volontario. O per impiegare
personale volontario per supplire a prestazioni, che, al contrario, per
legge, dovrebbero essere svolte da personale dipendente o autonomo
qualificato.
Questo, per un primo resconto sintetico della complessa materia.
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA
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