Quesito:
L’art. 2103 Codice Civile, come risultante dalle modifiche apportate dall’art. 3 D.lgs. 81/2015, prevede al terzo comma:
“Il
mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento
dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina
comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni”.
Cosa
significa questa norma? Come deve porsi il Datore di Lavoro, a seguito
di questa riforma, rispetto agli adempimenti formativi per la Sicurezza
del Lavoro ex. art. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)?
Questa norma comporta la disapplicazione delle sanzioni in caso di mancata formazione per la Sicurezza, per caso?
Risposta:
L’art. 2103.3°comma Codice Civile deve essere coordinato con l’art. 37.4°comma D.lgs. 81/2008.
A
mente di quest’ultimo disposto di legge, la formazione sui rischi di
lavoro e le relative misure di sicurezza (art. 37.1°comma TU Sicurezza)
deve intendersi obbligatoria.
Ricordiamo
che l’art. 37.4°comma dispone l’obbligatorietà di tale formazione in
caso di “cambiamento delle mansioni”; e non può nutrirsi dubbio di sorta
sulla circostanza che ogni affidamento di nuove mansioni (anche in
demansionamento, secondo la nuova formulazione dell’art. 2103 cit.)
obblighi il Datore di Lavoro a tale formazione.
L’inottemperanza
a tale norma determina l’applicazione, in capo al Datore di Lavoro,
delle sanzioni ex. art. 55.5°comma lett. c) D.lgs. 81/2008, così
determinate a seguito del D.lgs. 151/2015 (cd Decreto Semplificazioni):
MANCATA
O INADEGUATA FORMAZIONE DEL LAVORATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO (Art. 55.5°comma lett. c D.lgs. 81/2008)
|
-Arresto: da 2 a 4 mesi;
-Ammenda: da € 1.200 a € 5.200
|
-Arresto: da 2 a 4 mesi;
-Ammenda: da € 2.400 a € 10.400
|
-Arresto: da 2 a 4 mesi;
-Ammenda: da € 3.600 a € 15.600
|
Queste norme rimangono perfettamente in piedi a seguito della riforma delle mansioni operata dal Jobs Act (D.lgs. 81/2015).
Ciò premesso, gli adempimenti formativi cui si riferisce l’art. 2103.3°comma Codice Civile
non coincidono con gli obblighi ex. art. 37.1°comma D.lgs. 81/2008, ma
si riferiscono ad adempimenti formativi inerenti la professione.
Adempimenti formativi dovuti solo “se necessario” (non è chiaro a cosa
la norma si riferisca), e la cui assenza non può comunque determinare
nullità dell’assegnazione delle mansioni.
A
margine, ricordiamo che l’inadempimento degli obblighi formativi ex
D.lgs. 81/2008 determina l’applicazione delle sopra citate sanzioni
amministrative, ma non certo la nullità dell’assegnazione delle
mansioni: questo, già nel vigore della previgente normativa.
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA
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