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giovedì 9 aprile 2015

LA NUOVA NASPI SPETTA AI LAVORATORI LICENZIATI IN VIA DISCIPLINARE?


Un brevissimo flash per segnalarvi un caso problematico che si riaffaccerà ben presto con l’entrata in vigore, il prossimo 1 maggio, della nuova ASpI (NASpI). La disputa riguarda l’indennizzabilità (in regime NASpI) dei lavoratori che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari: possibilità, come noto, ammessa, in controtendenza rispetto alle opinioni precedenti, dal Ministero del Lavoro con l’Interpello nr. 29/2013, vigente la “vecchia” ASpI. In questa sede, cogliamo l’occasione di segnalare un autorevole parere ANCL (Osservazioni 2/2012, che alleghiamo), che, in anticipo su INPS e Ministero del Lavoro, interpreta le nuove norme del D.lgs. 22/2015 nel senso di escludere l’indennizzabilità del lavoratore licenziato in via disciplinare. Vi invitiamo, comunque, a non ritenere ancora risolutiva questa presa di posizione: in essa, infatti, si lasciano irrisolti molti argomenti che avevano consentito al Ministero di considerare il “licenziato disciplinare” un “disoccupato involontario”, indennizzabile. E’ verosimile che tali argomenti saranno riproposti nel vigore della nuova NASPI, dal 1/5 prossimo: ragion per cui si invita alla prudenza e all’attenzione.
A disposizione per approfondimenti

4 commenti:

  1. Salve ho un po di dubbi riguardo la nuova naspi , se un dipendente si rifiuta ad un trasferimento da una sede ad un altra e viene licenziato x giusta causa gli spetterebbe la nuova naspi ?

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  2. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  3. Salve ho un po di dubbi riguardo la nuova naspi , se un dipendente si rifiuta ad un trasferimento da una sede ad un altra e viene licenziato x giusta causa gli spetterebbe la nuova naspi ?

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  4. Grazie, Lei ha colto un caso importante e da sottoporre alla riflessione dei giuslavoristi.
    Un caso dove il confine tra disoccupazione volontaria e involontaria è veramente incerto e problematico; a rigore, dal punto di vista formale, siamo in presenza di un licenziamento, passibile di ASPI, anche nel vigore delle nuove norme del dlgs 22/2015; dall'altro, però, dal punto di vista sostanziale, l'evento molto difficilmente può qualificarsi tout court "disoccupazione involontaria": il trasferimento, infatti, è l'ultima spiaggia prima del licenziamento, e il Dipendente che lo rifiuti accetta il rischio, in qualche modo, del licenziamento. Il pericolo è che, in questa fattispecie, si annidino abusi: situazioni che a rigore finirebbero con le dimissioni del Dipendente, qui finiscono con un licenziamento "indotto" (e talora "fittizio") per lucrare l'ASPI (che, anche nel vigore delle nuove norme, non è corrisposta in caso di dimissioni volontarie...).
    Non c'è dubbio che questa sia una "falla" nel sistema aperta dal Ministero del Lavoro. In assenza di una chiara presa di posizione della legge, vedremo l'INPS come si comporterà.
    In ogni caso, resti sintonizzato, su questo Blog, chè il Sottoscritto ha intenzione di attivare tutti gli approfondimenti del caso.
    Grazie a Lei. Buona giornata.

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