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giovedì 16 aprile 2015

LA TERRITORIALITA' DELL'OBBLIGO PREVIDENZIALE- UN CASO

Caso: Una Società bulgara (nel 2005, prima dell’ingresso dello Stato in UE), nel provvedere al montaggio di un impianto realizzato presso degli stabilimenti esteri, invia in Italia alcuni propri Dipendenti presso una Società italiana. I lavoratori bulgari fanno ingresso in Italia secondo le disposizioni (visti etc.) dell’art. 27.01°comma lett. i) D.lgs. 268/98. L’azienda è in regola con le paghe e i contributi previdenziali secondo la legislazione moldava; ritiene di nulla dovere versare all’INPS italiana. Ha ragione?

Risposta: Il caso è stato recentemente trattato e risolto in via definitiva da Cass. 4/3/2015 nr. 4531. Nel caso di specie, occorre far riferimento all’art. 37 RDL 1827/1935, che codifica il principio della cd “territorialità” dell’obbligazione previdenziale: Le assicurazioni per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni stabilite dal presente decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri Pertanto, indipendentemente dalla nazionalità, la Ditta straniera che operi in Italia è tenuta a versare la contribuzione INPS secondo la legislazione italiana (lex loci laboris). Non si applica al caso di specie la disciplina del “distacco comunitario” di cui al Regolamento CEE 14/6/1971 nr. 1408, in quanto la fattispecie si riferisce ad un momento nel quale la Bulgaria non faceva parte dell’UE. Si potrebbe escludere l’applicazione della normativa italiana solo in presenza di una convenzione internazionale che regoli diversamente il rapporto previdenziale in caso di “interferenza” di legislazioni previdenziali tra Stati. La Cassazione, però, ha escluso la ricorrenza di siffatto atto.
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

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