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martedì 28 aprile 2015

TFR IN BUSTA PAGA EX. DPCM 20/2/2015: L'ANZIANITA' MINIMA DEL DIPENDENTE

Quesito: Chi può richiedere il TFR in busta paga secondo le procedure ex Dpcm 20/2/2015?

Risposta: Per individuare la tipologia di lavoratori dipendenti interessati dagli interventi, bisogna in primo luogo accertarsi che i dipendenti non rientrino nelle fattispecie di esclusione previste dall’art. 3.1°comma Dpcm 20/2/2015. I lavoratori, cioè, non devono essere domestici, agricoli (non solo Operai), non devono essere lavoratori per i quali la legge o la contrattazione collettiva (anche di secondo livello) prevedano la corresponsione periodica del TFR, ovvero l’accantonamento dello stesso presso terzi, lavoratori dipendenti da Datori di Lavoro sottoposti a procedure concorsuali, di ristrutturazione debiti, ovvero a trattamento di integrazione salariale (anche CIG in deroga), lavoratori che abbiano in essere contratti di finanziamento con garanzia del TFR (a questo fine, il comma 3 dell’art. 3 impone al Lavoratore la notifica al Datore di eventuali contratti, affinchè questi possa conoscere la sussistenza di tale causa impeditiva). Una volta verificato che il Dipendente non appartiene a nessuna di queste categorie, si deve porre mente che, ex. art. 3.1°comma Dpcm cit., i lavoratori dipendenti destinatari di tale norma, sono i lavoratori dipendenti che vantino presso lo stesso Datore di Lavoro un’anzianità di lavoro di almeno 6 mesi. L’art. 1.1°comma lett. d) del Dpcm 20/2/2015 precisa che i 6 mesi di anzianità presso lo stesso Datore di Lavoro devono riferirsi ad un “rapporto di lavoro in essere”. Come suggerito dalla lettera della norma (e dalla logica interpretazione “sistematica” di essa in punto di maturazione del TFR ex. art. 2120 Codice Civile), e poi confermato dall’INPS con Circolare nr. 82/2015, per integrare tale “anzianità minima”, deve intendersi un periodo continuativo di “continuità effettiva”, ovvero di “continuità” comunque rilevante (in forza del diritto comune del lavoro) per la maturazione del TFR ex. art. 2120 Codice Civile. In questo senso, i periodi di malattia, maternità, infortunio, servizio militare, ex. art. 2110 Codice Civile, coperti da diritto alla conservazione del posto di lavoro, e dichiarati dalla legge utili ai fini del TFR, rilevano ai fini dell’anzianità di servizio utile. Non rilevano, però, le aspettative, sospensioni e simili poste in essere al di fuori di tale fattispecie (es. aspettativa aggiuntiva per malattia oltre il periodo di comporto), in quanto non rilevanti ai fini del TFR. Viceversa, i casi di cessione del contratto di lavoro in forma individuale ex. art. 1406 Codice Civile, ovvero per effetto di trasferimento d’azienda ex. art. 2112 Codice Civile (cessione d’Azienda o di ramo d’Azienda). Ci pare coerente dedurre che, per risolvere i casi dubbi, si possa, anzi si debba fare ricorso all’art. 2120 del Codice Civile.
N.B.: Per il calcolo dell’anzianità minima dei lavoratori a termine, con successione di più contratti, si rinvia ad una mail apposita.
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

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