Quesito: Tizio, disoccupato, viene assunto con il nuovo contratto ex. art. 69bis. Terminati i 12 mesi di contratto, l’Azienda può riassumerlo a termine? E, in questo caso, l’Azienda deve decurtare i 12 mesi dai 36 mesi disponibili ex lege per le assunzioni a tempo determinato?
Risposta: Al momento, nulla vieta all’Azienda che abbia assunto un disoccupato ex. art. 69bis CCNL Commercio di riassumere il medesimo Lavoratore con un “normale” contratto a termine. Certo, in questa ipotesi non sarà consentito all’Azienda di mantenere, nella successiva assunzione, il regime di “sotto inquadramento” previsto dall’art. 69bis.6°comma CCNL solo ed esclusivamente in caso di successive “assunzioni a tempo indeterminato” dei Dipendenti assunti ex. art. 69bis. Pare logico ritenere, in assenza di disposizioni contrarie, che, ai fini dell’assunzione a termine “normale”, il periodo disponibile non sarà 36 mesi “pieni”, ma 36-12 (12 mesi di “assunzione ex. art. 69bis”). Ricordiamo che l’assunzione ex. art.69bis CCNL Commercio non è attualmente contemplata tra le tipologie di assunzioni a termine escluse dall’osservanza del D.lgs. 368/2001 (sia pure nei limiti della “compatibilità” con la particolare natura mista –lavoro+formazione- del rapporto ex. art. 69bis); pertanto, sconta la limitazione generale dei 36 mesi.
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
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