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mercoledì 15 aprile 2015

ART.69BIS CCNL COMMERCIO, CONTRATTO A TERMINE PER DISOCCUPATI, IL PARTICOLARITA INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E RETRIBUTIVO

Quesito: Una volta assunto un disoccupato con lo speciale contratto a termine ex. art. 69bis CCNL Commercio, il lavoratore quale inquadramento contrattuale e retributivo subisce? 

Risposta: I livelli di inquadramento, come già nel contratto di inserimento, possono essere inferiori di due rispetto a quello finale nei primi sei mesi e di uno nel successivo periodo. Per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel sesto livello, i primi sei mesi saranno retribuiti con il livello inferiore (settimo, che è il più basso previsto dalla declaratoria contrattuale), mentre per i sei mesi successivi la “paga” sarà quella del livello di appartenenza. Particolare, il caso di “stabilizzazione” del lavoratore a termine assunto con questa modalità contrattuale. Infatti, in caso di trasformazione a tempo indeterminato (e qui finisce l’assonanza con il contratto di inserimento che non prevedeva “sconti”) il trattamento economico sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi: da ciò si deduce che, complessivamente, il costo retributivo per un arco temporale di trentasei mesi, pur essendo il rapporto, stato trasformato a tempo indeterminato, dopo un periodo di un anno trascorso con un rapporto a termine, è inferiore a quello indicato per la mansione svolta. L’unica eccezione è rappresentata dai lavoratori che hanno prestato la loro attività a tempo determinato per una qualifica compresa nel sesto livello: in caso di trasformazione del rapporto, nei ventiquattro mesi successivi la retribuzione non può essere “abbassata”, ma resta al sesto livello. Durante il rapporto a termine, il Datore è obbligato ad effettuare 16 ore annue di formazione, da evidenziarsi nel Libro Unico del Lavoro. Ore di formazione, che potranno essere svolte in affiancamento, con partecipazione a progetti aziendali e (a quanto si desume dal CCNL), anche singolarmente da parte del Lavoratore.
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

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