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Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
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QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI" GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.
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venerdì 28 novembre 2014
TUTELA PARASUBORDINATI INAIL: QUALI SONO I SOGGETTI INTERESSATI?
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AMMORTIZZATORI IN DEROGA, L'ERRATA CORRIGE DEL MINISTERO DEL LAVORO
Questo decreto si situa sulla linea di cui all'art.2.64 comma legge 92/2012, che, in via transitoria, e prima del consolidamento del sistema dei Fondi bilaterali, ammette ancora gli ammortizzatori sociali in deroga.
A questo riguardo, la CIG in deroga relativa all'anno 2014, è concessa ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati, quadri, ivi compresi gli apprendisti e i somministrati, che siano in possesso di un'anzianita' lavorativa presso l'impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di CIG in deroga.
Ciò vale anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla predetta data.
Le disposizioni del suddetto decreto si applicano agli accordi successivamente stipulati all'entrata in vigore del decreto in esame (1 agosto 2014), ferma restando l'applicazione dei limiti di durata anche con riferimento ai trattamenti di CIG e mobilità in deroga concessi precedentemente il 1 agosto 2014.
Il comunicato dichiara che il Ministero ha proceduto a disporre errata corrige dell'art.6 del decreto 8347/2014 che diventa:
Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31/12/2014.
LE TRANSAZIONI NEL LAVORO DIPENDENTE-PROFILI CIVILISTICO-CONTRATTUALI-PRIMA PARTE
(...)
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giovedì 27 novembre 2014
LAVORO A CHIAMATA ANCHE IN APPALTO
Uno Studio Professionale licenzia una donna delle pulizie, la quale, poi, ritorna a lavorare nello stesso luogo a chiamata e in cooperativa. E' legittimo questo rapporto? Grazie.
Risposta:
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NOI L'AVEVAMO DETTO: LAVORO A CHIAMATA, LE DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL TURISMO: COSA SI INTENDE PER "IMPRESE TURISTICHE"
BANCA ORE- TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE ...
(...)
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mercoledì 26 novembre 2014
IL RUOLO DELL'ORDINE PROFESSIONALE NELLA TUTELA DEL CREDITO DEL CONSULENTE DEL LAVORO- CIRCOLARE 1106/2014
In caso di mancato pagamento delle parcelle dei Consulenti del Lavoro, i Consigli Provinciali possono procedere al tradizionale "opinamento" delle parcelle (secondo i "parametri" ex dm 46/2013) ed emettere il relativo "parere di congruità" ex. art. 636 Codice Procedura Civile, per consentire l'accesso del Consulente alla tutela ingiuntiva. Questa è una tutela sussidiaria offerta al Consulente, in caso di assenza di rapporto contrattuale con il Cliente, o, comunque, in assenza di utile definizione delle disposizioni riguardanti i compensi. A stabilirlo, la Circolare 1106/14 del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Il Consiglio Nazionale concorre così a dissipare l'incertezza interpretativa ed operativa scaturita dal DL 01/2012, con il quale il Governo Monti aveva disposto l'abrogazione dei "minimi tariffari", confermando, però, la rilevanza della "legge professionale" in ogni altra fase non toccata dall'abrogazione del DL: così il potere di "opinamento", così il "parere di congruità" ex. art. 636 CPC. Una linea interpretativa, che già abbiamo avuto modo di segnalare (deducendola da fonti parlamentari e ministeriali) nel 2012, nell'immediatezza dell'entrata in vigore della citata normativa (come si può constatare, dal ns post del 28/05/2012)
martedì 25 novembre 2014
MAXISANZIONE PER LAVORO NERO E RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE-FLASH
Capita che gli Ispettori DTL, INPS e INAIL ritengano "lavoro nero" lavori che vengono qualificati dal Datore in sede ispettiva come "lavoro autonomo occasionale" ex. art. 2222 Codice Civile (non voucher). A quali condizioni, questa frequente "illazione" datorile può trovare accoglimento come valida motivazione per gli Ispettori? Con Nota (risposta ad un quesito) nr. 16920/2014, il Ministero del Lavoro ha riepilogato la prassi di riferimento. Posto che, con "lavoro sommerso" si intende il lavoro che venga scoperto dagli Ispettori senza regolare comunicazione preventiva, e posto che, in generale, secondo la riforma della maxisanzione di cui alla legge 183/2010, per escludere il "lavoro nero", occorrono circostanze tali da provare, in modo obiettivo e credibile, la volontà del Datore di non occultare il rapporto di lavoro, la Nota precisa che non può considerarsi "in nero" il rapporto di lavoro autonomo occasionale, per il quale risulti regolare ritenuta d'acconto del Committente, regolarmente registrata nelle Scritture Contabili (in quanto indizio sufficiente della volontà datorile di non occultare il rapporto di lavoro). In questo caso, se gli Ispettori ritengono, il rapporto di lavoro autonomo occasionale potrà essere disconosciuto e, in sua vece, applicate le norme del lavoro subordinato; ma non si darà in nessun caso corso alla maxisanzione. Allo stesso modo, potrà escludersi il "lavoro nero" in ogni altro caso in cui sia dimostrabile la volontà genuina del Datore di non "occultare" il rapporto di lavoro occasionale: ad esempio, lettera di incarico, che si raccomanda di definire, sia pure in modo molto succinto e stringato con dette tipologie di Collaboratori. La nota, come anticipato, non riguarda direttamente i voucher. Un pò perchè i voucher non sono più definibili come "rapporti occasionali" ex. DL 76/2013, un pò perchè le Circolari che se ne sono occupate regolano in modo affatto diverso le circostanze del loro disconoscimento in lavoro subordinato (es. errori nella gestione amministrativa, superamento soglie reddituali etc.). Riteniamo, però, che il Committente, in questi casi di dubbia legittimità dei voucher, possa comunque invocare le regole codificate dalla nota sopra citate, per provare l'occasionalità del rapporto e salvarsi dalla "mannaja" del lavoro subordinato.
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI FERRARA
FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DI STUDIO PROFESSIONALE: QUALE DEDUZIONE?
Quesito (da Fiscal Focus del 31/10/2014): Uno Studio Professionale invia ad un convegno di formazione le proprie dipendenti. In che modo sono deducibili le spese?
Risposta: Evidentemente, non sarà applicabile la deduzione ex. art. 54.05° comma DPR 917/86 (50%), ma la deduzione sarà applicabile integralmente secondo le norme generali sui costi dello Studio. Di massima, il corso, costituendo, come di prassi, adempimento necessitato ai fini dell'aggiornamento del personale e dell'organizzazione di Studio, non costituisce benefit, ovvero non può essere imputato a reddito di lavoro dipendente imponibile IRPEF e INAIL. Evidentemente, però, per questi casi, occorrerà verificare le situazioni in concreto. E' da verificare, però, in concreto se questi corsi subiscano la deduzione limitata al 5 per mille dell'ammontare delle spese per lavoro dipendente (art. 101 TUIR). Questa deduzione, infatti, riguarda i corsi di formazione, destinati alla generalità dei Dipendenti, esempio da norme di legge (es. Sicurezza) e simili: la "generalità" non si riferisce necessariamente a "tutti" i Dipendenti, ma anche a "quei Dipendenti" per cui ricorrano in generale alcune caratteristiche (es. l'esercizio di certe mansioni che obblighino ad una determinata formazione).
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA
lunedì 24 novembre 2014
L'IMPONIBILE INAIL DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO OLTRE IL MASSIMALE
Quesito (tratto da Diritto e Pratica del Lavoro nr. 40/2014- dr. CAMERA): Un Collaboratore "a progetto" intrattiene due rapporti con due Committenti diversi, da ciascuno dei quali percepisce un compenso superiore al massimale in vigore. Come può rimediare?
Risposta: Secondo le disposizioni vigenti, i due Committenti dovrebbero versare il premio calcolato su un unico massimale (riferito al Collaboratore), da suddividere tra loro, secondo le regole di cui alla Circolare INAIL 32/2000. Succede, invece, spesso che ciascun Committente, agendo per proprio conto, calcoli e paghi il premio sul massimale, finendo in tal modo per versare complessivamente all'INAIL un importo ben maggiore (doppio) di quello dovuto. E' vero che di solito si tratta di importi che, in valore assoluto, sono piuttosto modesti, ma pagando di più un'assicurazione sociale che costa meno si finisce per beneficiare solo l'INAIL, dal momento che i maggiori premi così pagati non aumentano in nessun modo il livello delle prestazioni, che saranno riconosciuti al Collaboratore, nel caso di infortunio o di malattia professionale. Tuttavia, è da evidenziare che la pratica applicazione di queste complesse disposizioni in tema di retribuzione imponibile ai fini INAIL dei parasubordinati è spesso complicata dalla circostanza che il Committente può non essere a conoscenza che il Suo Collaboratore ha in essere anche altri rapporti: per questi motivi, dovrebbee essere il Collaboratore, l'unico in possesso di tutte le informazioni necessarie, ad attivarsi, calcolando egli stesso gli imponibili di competenza dei suoi vari committenti, in modo da comunicarli loro ai fini della corretta denuncia INAIL, in occasione dell'annuale auto-liquidazione dei premi.
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO FRANCESCO LANDI, FERRARA
venerdì 21 novembre 2014
BONUS 80 EURO IN BUSTA PAGA STRUTTURALE CON LA LEGGE DI STABILITA'
BONUS BEBE IN LEGGE DI STABILITA'
CONSULENZA PROSSIONALE PAGATA IN CONTANTI SOPRA I MILLE EURO: SANZIONATA!
Quesito (da Fiscal Focus del 31/10/2014):
Impresa e libero professionista vengono fatti oggetto di un Verbale per violazione della soglia di tracciabilità del contante. L'impresa paga, il Professionista no. L'Autorità chiede il pagamento al Professionista, il quale rifiuta il pagamento, opponendo che l'impresa ha già pagato. Chi ha ragione?
Risposta:
La violazione dell'art. 49.01°comma D.lgs. 231/07 è ritenuta "norma a concorso necessario". Per ritenere, cioè, tipizzata la condotta tipica oggetto di sanzione occorre, in via necessaria, il concorso sia del dante causa sia dell'avente causa dell'operazione (diversamente, del resto, non avrebbe significato alcuno circoscrivere la sanzione al "trasferimento" che, per forza di cose, riguarda due soggetti). Quindi, nel caso di specie deve pagare sia l'Impresa, sia il Professionista. Non ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi di "solidarietà nella sanzione" ex. art. 06 l. 689/81, che consentirebbe al Professionista, in questo caso, di opporsi all'esecuzione della sanzione, ove la medesima sanzione sia già stata pagata dall'altra parte*. Quindi, Impresa e Professionista devono pagare entrambi. *In punto di procedura, l'organo ispettivo dispone di 90 gg. (dall'avvenuta segnalazione) per contestare l'infrazione. In questa fase, può essere applicata la "sanzione ridotta" ex. art. 16 l. 689/81. Se non viene pagata la sanzione ridotta (entro il termine di 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione successiva), il Funzionario Accertatore deve fare rapporto all'Ufficio Periferico Ministeriale competente ex D.lgs. 231/07 (MEF). Entro 30 gg. dalla contestazione (o notificazione successiva), l'Interessato può produrre scritti difensivi. L'Autorità competente (il MEF) avrà 05 anni di tempo per emettere ordinanza-ingiunzione, a pena di prescrizione.
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA
FARMACIA PRIVATA, TITOLARE SENZA EREDI FARMACISTI
Quesito:
Un anziano Titolare di Farmacia privata è deceduto. Gli eredi non hanno intrapreso gli studi di Farmacia. Quanto tempo hanno per mettersi in regola con i titoli di studio adatti per conseguire la titolarità? Grazie.
Risposta:
Dalle informazioni in nostro possesso ci risulta che questa possibilità non sia più prevista.
Ci risulta, infatti, che il DL 01/2014 conv. in l. 27/2012 abbia drasticamente ridotto il termine entro il quale gli eredi del Titolare di Farmacia, possono trasferire la Farmacia Medesima o la quota della Società, titolare della Farmacia medesima, oppure intestarsela (ove siano, naturalmente, nella condizione di legge per farlo): non più due anni, ma 06 mesi, decorrenti dalla data di presentazione della Dichiarazione di Successione del Titolare de cujus. In calce, riportiamo il testo nell'edizione vigente, come interpolato dalle recenti modifiche legislative.
Naturalmente, raccomandiamo agli interessati di approfondire la questione con i loro referenti associativi e istituzionali (ufficio farmaceutico e simili).
Dr. GIORGIO FRABETTI
GIURISTA DI IMPRESA-COLLABORATORE STUDIO LANDI FERRARA
giovedì 20 novembre 2014
L'ISEE VA IN SOFFITTA (DAL 1/1/2015)
Un breve flash sulla riforma dell'ISEE che entrerà in vigore dal prossimo 01/01/2015. La riforma "smembra" le dichiarazioni e determina la seguente classificazione: a) DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica); b) DSU mini: Tale Dichiarazione diverrà quella utilizzabile nel più ampio spettro di casi; c) DSU standard: Tale Dichiarazione sarà utilizzabile, ove nel nucleo familiare siano presenti disabili, se i genitori di un minore non sono coniugati, nè conviventi, se si è esonerati dalla presentazione della Dichiarazione dei Redditi o se si richiede una prestazione legata al diritto allo studio universitario; A sua volta, la vecchia ISEE si fa in sei. Da gennaio, accanto all' "Indicatore Ordinario", ci saranno altre cinque tipologie. a) ISEE Università: Per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, bisognerà richiedere il calcolo dell'ISEE Università, per il quale va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica, eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. b) ISEE SocioSanitario: Chi intende, invece, richiedere sconti sulle tariffe relative all'assistenza domiciliare per le persone disabili, o non autosufficienti, dovrà richiedere l'ISEE SocioSanitario. c) ISEE Sociosanitario-Residenziale: Questo indicatore, utile per le prestazioni residenziali presso strutture sociosanitarie assistenziali, tiene conto anche della situazione economica dei figli del beneficiario non inclusi nel reddito familiare, visto che si prevede che -seppure ormai fiscalmente parte di una nuova famiglia- il figlio aiuti economicamente il genitore. d) ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: Questo indicatore, utile per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni figli di coppie non sposate e non conviventi, prende in specifica considerazione la condizione del genitore non convivente per stabilire se incida o meno nell'ISEE del nucleo del minorenne. e) ISEE corrente: Tale atto permette di aggiornare l'indicatore della situazione economica della famiglia in caso di variazioni del reddito (per esempio, la perdita del posto di lavoro). Nuove disposizioni sono, poi, previste anche per la tempistica di conseguimento dell'indicatore. Serviranno 10 giorni complessivi, a partire dal momento della domanda. I dati auto-dichiarati saranno arricchiti con le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria e nel database INPS: l'incrocio di tutte le informazioni sul reddito e sul patrimonio della famiglia permetteranno di individuare l'indicatore della famiglia.
STUDIO LANDI
FERRARA
TUTELE INAIL DEL PARASUBORDINATO: LE PRESTAZIONI
Quesito (tratto da Diritto e Pratica del Lavoro nr. 40/2014- dr. CAMERA): Di quali tutele assicurative godono i lavoratori parasubordinati?
Risposta: Quando ricorrono le condizioni di legge per essere assicurati presso l'INAIL, anche i collaboratori para-subordinati, in attuazione del principio di automaticità delle prestazioni (art. 67 DPR 112/65), godono di una copertura completa, sia contro gli inofortuni sul lavoro, sia contro le malattie professionali, tabellate o meno, alla stregua dei lavoratori dipendenti subordinati, e hanno, quindi, diritto di ricevere le medesime prestazioni sanitarie, economiche e integrative, al verificarsi degli eventi. Le prestazioni sono dovute per tutti gli eventi che si verificano in presenza di rischi lavorativi o aggravati di lavoro o al lavoro comunque collegabili, in modo diretto o indiretto (nesso eziologico di causa-effetto), con la sola esclusione di quelli dovuti a rischi generici o elettivi, nonchè a ipotesi di dolo (art. 65 DPR 1124/65). Pertanto, se il Collaboratore parasubordinato subisce un infortunio sul lavoro, che presenta i caratteri dell'indennizzabilità ex. art. 02 DPR 1124/65 (causa violenta, occasione di lavoro, morte, inabilità), ovvero contrae una malattia professionale, che presenta i caratteri di indennizzabilità ex. art. 03 DPR 1124/65, ha diritto di ricevere dall'INAIL l'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, che sostituisce il suo compenso/retribuzione, ogni volta che l'evento provoca uno stato di inabilità prognosticato guaribile, in più di tre giorni. oltre quello dell'evento. In analogia con quanto avviene per tutti gli altri assicurati, l'indennità sarà pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita nei 15 gg. precedenti l'infortunio (art. 117 DPR 1124/65), per i primi 90 gg. di inabilità temporanea, e al 75% dal novantaduesimo giorno e, a tempo indeterminato, fino alla guarigione clinica o alla stabilizzazione degli eventi postumi permanenti, anche se il Collaboratore non svolge più l'attività perchè è scaduto il contratto, è in pensione, è disoccupato ... L'indennità giornaliera ex. art. 68 DPR 1124/65 assorbe ogni altra prestazione previdenziale dovuta in caso di astensione lavorativa, e ha lo scopo di sostituire il compenso/retribuzione che l'assicurato non percepisce nei periodi in cui, a causa delle lesioni fisiche subìte, non può svolgere la sua attività. Viene quantificata su una retribuzione calcolata con le stesse regole illustrate ai fini contributivi, ma stavolta in base al cumulo dei corrispettivi percepiti per i vari rapporti intrattenuti, e senza tener conto del massimale di rendita in vgiore (Circ. Min. Lav. 2/2003). Nelle ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale comportino postumi di natura permanente in misura indennizzabile, vale a dire con un grado d'inabilità permanente superiore al 5%, al Collaboratore para-subordinato spetta anche l'indennizzo del danno biologico riconosciuto dall'INAIL ex. art. 13 D.lgs. 38/2000. Non si tratta del completo risarcimento per danno biologico che si avrebbe in sede civilistica, ma di un più contenuto indennizzo calcolato su un sistema composto di tre "tabelle": menomazioni, indennizzo danno biologico, coefficienti approvato con dm 12/07/2000. Ricorrendo tali postumi invalidanti della tecnopatia, in capo al Collaboratore, l'INAIL cessa di erogare l'indennità di temporanea inabilità, dispone una visita medico-legale per accertare l'entità dei postumi e, se riscontra la ricorrenza degli estremi di indennizzabilità previsti dalla legge, corrisponde le seguenti prestazioni assicurative: - Per inabilità dal 6% al 15%, indennizzo in capitale una tantum del solo danno biologico, perchè la legge presume che non vi siano anche conseguenze di carattere patrimoniale; - Per inabilità superiori al 15%, la costituzione di una rendita vitalizia a favore dell'interessato (diretta), costituita da due quote: a) Indennizzo danno biologico; b) Risarcimento danno patrimoniale; - Per inabilità superiori al 15%, la costituzione di una rendita vitalizia a favore dell'interessato (diretta) costituita da due quote: a) Indennizzo danno biologico; b) Risarcimento danno patrimoniale, che, in questo caso, la legge presume sussista, calcolata sulla base del totale dei compensi percepiti per tutti i rapporti intrattenuti, ma nel rispetto del minimale e del massimale di vendita in vigore (Circ. INAIL 13/2013). Se l'inofortunio o la malattia professionale hanno causato la morte dell'assicurato, la rendita viene, invece, costituita a favore dei superstiti aventi diritto (art. 85 DPR 1124/65).
A cura del dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO FRANCESCO LANDI
FERRARA
mercoledì 19 novembre 2014
LIMITI QUANTITATIVI RAPPORTO A TERMINE (DECRETO POLETTI)-RIEPILOGO
Alla luce degli assestamenti interpretativi e applicativi determinati dalla recente Circolare 18/2014 del Ministero del Lavoro, quelli che seguono costituiscono i principali punti di riepilogo della disciplina dei "limiti quantitativi" dei rapporti a termine come definiti dal DL 34/2014 (Decreto Poletti). -Ai sensi dell' art. 01 DL 34/2014 (conv. in l. 78/2014), il numero complessivo dei rapporti di lavoro a termine attivabili da un Datore di Lavoro (anche non imprenditore) con più di 5 Dipendenti non può eccedere il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze al 01/01 dell'anno cui si riferisce l'assunzione. (In pratica, in forza della sopra nominata disposizione, e al di sopra e al di fuori della predetta soglia, il Datore non potrà assumere lavoratori a termine) Es. Datore di Lavoro con 10 Dipendenti a tempo indeterminato al 01/01/2015. Nel 2015, il Datore potrà assumere a termine fino a 2 Dipendenti (in caso di numero dispari, il decimale superiore a 0.50 può essere arrotondato: in questo senso, 2.5 può diventare 3 rapporti a termine). -Per i Datori di Lavoro (anche non imprenditori) con meno di 05 Dipendenti, il limite è di default di 1 lavoratore a termine. -Momento determinante per l'individuazione del "limite quantitativo" di contratti a termine utilizzabili è il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al 01/01 dell'anno cui si riferiscono le assunzioni a termine: ogni eventuale variazione intervenuta nel numero dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato successiva al 01/01 non può mutare il "limite di contingentamento", che resta fisso. -La Circolare 18/2014 precisa che il citato "limite quantitativo" deve intendersi in senso dinamico: l'individuazione, cioè, del contingente massimo di 2 rapporti di lavoro a termine: se un rapporto a termine viene a cessare, l'Azienda potrà assumere un altro lavoratore sempre a termine, purchè, complessivamente, sia rispettato il tetto fissato dal "limite quantitativo"; -Nella "base di calcolo" per il "limite quantitativo", si considerano i rapporti part time, di apprendistato. Non si considerano i rapporti di lavoro accessorio, di cocopro, di lavoro autonomo, di associazione in partecipazione. -L'assunzione di lavoratori a termine oltre il "limite quantitativo" determina (a partire dal prossimo 01/01/2015) l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative (non diffidabili, ma passibili di "sanzione ridotta" ex. art. 16 l. 689/81), così quantificabili: - +20% della retribuzione applicata a ciascun mese di contratto o frazione di mese superiore a 15 gg., fino ad 1 contratto a termine "aggiuntivo"; - +30% della retribuzione applicata a ciascun mese di contratto o frazione di mese superiore a 15 gg., per contratti a termine "aggiuntivi" superiori all'unità. Ai fini del calcolo non rilevano eventuali "sospensioni" per malattia, infortunio, maternità, aspettativa, part time verticale etc. -I Datori di Lavoro che, a seguito dell'entrata in vigore del DL Poletti, siano risultati in "possesso" di un numero di contratti a termine superiore a quello consentito dall'applicazione dei "limiti quantitativi", non subiscono sanzioni, se provvedono a eliminare o sanare i contratti a termine in eccedenza nel termine finale del 31/12/2014. Oltre, scattano le sanzioni. -Sono possibili diverse indicazioni dei "limiti quantitativi" da parte della contrattazione collettiva. -Questi i casi esclusi dai vincoli derivanti dai "limiti quantitativi" dei rapporti a termine: a) Contratti a termine stipulati da una start up innovativa ed DL 179/2012; b) Fattispecie ex. art. 10 D.lgs. 368/2001 (fase di avvio di nuove attività per i periodi stabiliti dal CCNL, ragioni sostitutive/stagionalità, "campagne" per spettacoli, programmi televisivi, radiofoniche, specifici spettacoli, contratti stipulati con lavoratori con più di 55 anni, Operai a tempo determinato del settore agricolo, contratti fino a 3 gg. del settore Turismo e Pubblici Esercizi, contratti dei Dirigenti); c) Contratti a termine di lavoratori in mobilità; d) Contratti a termine stipulati dagli Istituti Pubblici ed Enti Privati di Ricerca per lo svolgimento in via esclusiva di attività di ricerca scientifica o tecnologica o di coordinamento o Direzione della stessa; e) Acquisizioni di personale a tempo determinato nei casi di trasferimento d'Azienda o di rami di Azienda. Viene ammessa la proroga dei rapporti a tempo determinato nel rispetto dell'attuale disciplina, mentre un eventuale rinnovo degli stessi va considerato ai fini della verifica sul superamento dei "limiti quantitativi".
UN CASO PARTICOLARE-La disciplina dei "limiti quantitativi" per attività di impresa iniziata nel corso dell'anno. Per questi Datori di Lavoro, il conteggio del "limite quantitativo" va effettuato, considerando il numero di lavoratori a tempo indeterminato, in essere all'apertura dell'attività.
N.B.: Il Ministero del Lavoro non si è pronunciato (con la Circolare 18/2014) sulle conseguenze civilistiche determinate dal superamento del "limite quantitativo": in particolare, non si trova nel corpo della Circolare soluzione al dubbio, molto agitato dai Commentatori, circa la trasformazione ope legis del contratto in contratto a tempo indeterminato. Come noto, esiste un Ordine del Giorno parlamentare che lo esclude. Ciò sarebbe comunque la soluzione migliore, visto e considerato che i rapporti trasformati "a tempo indeterminato" dovrebbero concorrere a "limite quantitativo", obbligando a rettifiche e revisioni "in corso d'opera" dei "limiti quantitativi" dai riflessi poco gestibili e prevedibili.
Dr. GIORGIO FRABETTI
Collaboratore Studio Landi, Ferrara
martedì 18 novembre 2014
LEGGE DI STABILITA': LE AGEVOLAZIONI NELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
SORVEGLIANZA SANITARIA QUANDO INCIDE SULLE IDONEITÀ AL LAVORO DEL DIPENDENTE
AVVERTENZA
SÌ RIPUBBLICA POST CANCELLATO PER ERRORE. CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO
La sorveglianza sanitaria, regolata dall'art. 41.01°comma D.lgs. 81/2008, modificata dal D.lgs. 106/2009, non in tutti i casi sfocia in un giudizio di inidoneità/idoneità alla mansione del Lavoratore Dipendente. Il "Medico competente" (medico privato, di "emanazione aziendale") è investito di tale competenza solo "eccezionalmente", nei casi previsti dal D.lgs. 81/2008 (TU Sicurezza); a questo riguardo, infatti, va ricordato che la competenza generale per stabilire, in sede di accertamento medico, l'idoneità psico-fisica del Dipendente spetta (per garanzia dell'art. 05 St. Lav.) solo ad Istituti Sanitari Pubblici. I casi in cui il Medico competente può effettuare accertamenti sanitari validi ai fini del giudizio di idoneità del Dipendente sono i casi previsti direttamente dalla legge, ovvero dalla Commissione Consultiva ex. art. 41 cit. Trattasi dei seguenti casi: -Movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo); -Attività a videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un'attività complessiva settimanale di 20 ore); -Esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i casi sia rilevata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute); -Sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti (attenzione alla classificazione di queste sostanze come rischio irrilevante per la salute); -Agenti biologici; -Lavoro notturno (D.lgs. 532/99; D.lgs. 66/2003; DL 112/2008); -Radiazioni ionizzanti (D.lgs. 230/95); -Lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 DPR 321/56); -Lavoro in ambiente confinato (DPR 177/2011); - Lavoro su impianti elettrici ad alta tensione (dm 04/02/2011); -Verifica dei requisiti psicofisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15/06/2012, modifica al Decreto 06/10/2009); -Esclusione dell'assunzione di sostanze stupefacienti nelle categorie previste dall'Intesa Stato-Regioni del 30/10/2007; -Addetti al settore Sanità, esposti al rischio infortunistico ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario (D.lgs. 19/2014). La materia della sorveglianza sanitaria, particolarmente con riguardo agli effetti sull'idoneità del lavoratore all'assunzione, deve ritenersi coperta da "riserva di legge", come previsto dall'art. 32 Cost. a garanzia del diritto alla salute del cittadino. Fuori da questi casi , non è possibile effettuare sorveglianza sanitaria, istituire la cartella sanitaria e di rischio, rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione, se non nella procedura definita in via generale dall'art. 05 l. 300/70. Eventuali previsioni particolari di leggi regionali (es. le norme della Regione Lombardia sull'utilizzo di scale portatili in cantieri temporanei e mobili) che legittimino il Medico competente ad emettere giudizi di idoneità ulteriori e non previsti dal TU sulla Sicurezza, sono passibili di "illegittimità costituzionale", perchè toccano un diritto fondamentale, come il "diritto alla salute" ex. art. 32 Cost., la cui restrizione non può essere disposta se non con "riserva di legge nazionale" (non regionale"), rientrando la materia in "competenze esclusive" dello Stato ("ordinamento civile" ex. art. 117 Cost.). Altri rischi come, ad esempio, posture incongrue, lavoro in altezza, condizioni climatiche esterne etc. non sono soggetti a sorveglianza sanitaria, in quanto non contemplati dal D.lgs. 81/2008, nè da altre disposizioni di legge. E' possibile che dette attività siano oggetto di "valutazione di rischi" su base volontaria ex. art. 25 D.lgs. 81/2008, ma, in questo caso, l'effettuazione di controlli sanitari (che non sia stata eventualmente disposta ex. art. 05 l. 300/70) non può produrre effetti utili sull'idoneità del Lavoratore all'assunzione. A disposizione per chiarimenti
DECESSO DEL PROSSIONISTA TITOLARE DI STUDIO, GLI ADEMPIMENTI
Quesito: Tizio, medico, titolare di Studio Professionale e di correlato reddito di lavoro autonomo professionale, muore nel 2014. A fini fiscali, come va gestito il decesso del Professionista e le ultime pendenze gestionali di Studio (riscossione fatture giacenti, spese di chiusura etc.)?
Risposta:
L'attività professionale, essendo strettamente legata alla persona del Professionista, cessa con la morte del Professionista; altro è il caso di cessione dello Studio Professionale, di cui, nel caso di specie, però, non si tratta. Di qui, le principali sequenze operative: - Entro 30 gg. dalla morte del Professionista, gli Eredi devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di cessazione dell'attività, utilizzando apposito modulo, indicando i dati del de cujus, e quelli relativi agli eredi; - Adempimenti dichiarativi: I compensi riscossi e le spese sostenute fino al giorno della morte del Professionista deceduto costituiscono componenti positivi e negativi del reddito di lavoro autonomo del Professionista deceduto, che gli eredi devono indicare a nome del de cujus. Ricordiamo che redditi e spese del Professionista seguono il criterio di cassa. - L'erede è tenuto a presentare Unico PF per conto del de cujus (non il Mod. 730), indicandone nel frontespizio i dati anagrafici come Contribuente e indicando, invece, i propri nella sezione apposita riservata a chi presenta la dichiarazione per altri soggetti, con il codice carica "7" e trascrivendo la data del decesso. E' sempre l'erede che sottoscrive la Dichiarazione. Per il deceduto, non può essere presentato il Modello Unico mini. - Termine di presentazione: la Dichiarazione deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate nei termini ordinari, e cioè entro il 30/09, per la persona deceduta nel anno d'imposta per il quale si compila la Dichiarazione. Per i soggetti deceduti dal 01/03, i termini di presentazione sono prorogati di 06 mesi. - Imputazione redditi e spese: Compensi eventualmente riscossi post mortem e spese di struttura restano imputabili normalmente come ricavi e costi deducibili di reddito professionale. Ai sensi dell'art. 07.03°comma DPR 917/86, i redditi prodotti dal defunto e riscossi da Eredi o legatari, conservano la loro natura di redditi di appartenenza, e, quindi, di lavoro autonomo, e vanno dichiarati, nell'anno di percezione (Quadro RM) e, quindi, tassati in capo ad Eredi o Legatari, mediante tassazione separata ex. art. 17 DPR 917/86. - Gestione IVA: Nel caso in cui il Professionista deceduto abbia effettuato una certa prestazione rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, e sia morto prima di emettere la fattura o di riscuotere il relativo corrispettivo, gli eredi dovranno emettere una ricevuta o quietanza non soggetta ad IVA, per la quota spettante (soggetta a marca da bollo, se l'importo supera € 77.47) e il Cliente dovrà provvedere al pagamento. - Ritenuta d'acconto: La Risoluzione del 03/01/1994 nr. III-51001/93, ha precisato che, ove i redditi professionali spettanti agli eredi di un Professionista, siano soggetti a ritenuta d'acconto del 20% da parte di Sostitutod'Imposta, ai sensi dell'art. 25 DPR 600/73, l'erede deve ricevere da ciascun Sostituto la certificazione delle ritenute, prevista dall'art. 03 dello stesso decreto, intestata come erede. - Compensi a terzi che il Professionista non abbia ancora pagato: Gli eredi riceveranno la fattura dal terzo prestatore di servizi; eventuali ritenute d'acconto, dovute dal Professionista che rivestirebbe, a condizioni normali, qualità di Sostituto d'imposta ex. art. 23 DPR 600/73, non sono dovute, di massima, dagli eredi, in quanto soggetti privati, e non professionali. L'imposta, pertanto, resta a carico dei terzi, in quanto i medesimi abbiano incassato l'importo lordo.
STUDIO FRANCESCO LANDI
FERRARA
lunedì 17 novembre 2014
PART TIME PIU' CARO SE A CHIAMATA-FLASH GIURISPRUDENZIALE
START UP INNOVATIVE E AGEVOLAZIONI, COME PESANO I LAVORATORI
L'art. 25.02°comma lett. h) numero 02 DL 179/2012 dispone che qualsiasi Lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente o assimilato può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito medesimo e che il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito "per teste".
In particolare, l'art. 25 cit. richiede che detto personale impiegato risulti, in via alternativa:
- In percentuale pari o superiore al terzo della forza lavoro dei lavoratori in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stanno svolgendo un dottorato di ricerca presso un'Università straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso Istituti di ricerca pubblici o privati in Italia o all'estero;
- Ovvero, in percentuale pari o superiore a due terzi della forza lavoro, da Lavoratori in possesso di laurea magistrale (ex. art. 03 Reg. MIUR 27/02/2004).
L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 87/2014, ha chiarito come possono essere considerati ai fini di questa fattispecie:
- Amministratori-Soci, anche non retribuiti;
- Stagisti;
- Consulenti esterni titolari di Partita IVA;
La norma, infatti, consente, in via generale, che l'impiego di personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente, sia in forma di lavoro subordinato sia "a qualunque altro titolo".
Pertanto, possono essere compresi nel calcolo della forza lavoro ex. art. 25 cit., i Soci-Amministratori (in quanto titolari di un rapporto di impiego diverso da quello organico), gli stagisti possono essere considerati tali solo se retribuiti.
Non possono essere considerati a questo fine i Consulenti esterni in Partita IVA.
Ogni altro rapporto comunque assimilato a lavoro dipendente può essere considerato.
Studio Landi Francesco Ferrara
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venerdì 14 novembre 2014
INDENNIZZO INPS ATTIVITÀ' COMMERCIALE E ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
giovedì 13 novembre 2014
SOLIDARIETA' NEGLI APPALTI E RECENTI SEMPLIFICAZIONI: PRIMO FOCUS
venerdì 7 novembre 2014
FINE DELLA SOLIDARIETA' NEGLI APPALTI-FLASH
(...)
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