Una breve nota per delucidare alcuni problemi di adattamento tra la disciplina Monti-Fornero dei contratti a termine (restrittiva) e le disposizioni del CCNL Pubblici Esercizi sulla "stagionalità" (Verbale di Accordo 12/06/2008 e artt. 77 e 78 CCNL 19/07/2003).
Innanzitutto, l'art. 77-78 CCNL Turismo stabilisce che, in aggiunta alle previsioni ex DPR 1525/1963, sono considerate stagionali le "intensificazioni produttive" per periodi connessi a festività (religiose o civili), svolgimento di manifestazioni, iniziative promozionali/commerciali, intensificazione stagionale/ciclica (vedi allegato).
Ora, per le attività così definibili "stagionali" (vuoi da DPR, vuoi da CCNL), si innestano le speciali discipline della legge Monti-Fornero.
Innanzitutto, stante il radicamento della nozione di stagionalità anche nei CCNL, al settore Turismo (di cui all'allegato estratto) è possibile stipulare rapporti di lavoro a termine con le più ridotte tempistiche di rinnovo che riproducono quelle previgenti (20-30 gg. di interruzione, a seconda che la durata sia inferiore o superiore a 06 mesi).
Inoltre, gli artt. 77-78 CCNL valgono a radicare, almeno questa è la Ns. valutazione, da confermare però con gli organi ministeriali, il settore Turismo nell'applicazione della speciale previsione di esonero dall'incremento contributivo del 1.4% previsto dalla legge Monti-Fornero come contributo all'ASPI, in vigore dal 01/01/2013 previsto per le predette attività dall'art. 02.29°comma l. 92/2012.
Al momento, comunque, tale agevolazione è riferita dalla norma di legge solo fino al 31/12/2015. Oltre, l'esenzione sarà applicabile solo fino ai casi di attività stagionali riconducibili alle più ristrette previsione del DPR 1525/1963 (allegato).
Su quest'ultimo aspetto, comunque, attendiamo conferma definitiva dal Ministero.
Viceversa, l'esonero dall'osservanza del limite dei "36 mesi" non opera automaticamente in forza della riconduzione dell'attività a termine in un ciclo "stagionale". Come annunciato in precedenti mails, nel settore Pubblici Esercizi è indispensabile per l'Azienda (che voglia essere esonerata dal limite dei "36 mesi") inserire una clausola contrattuale che riconosca al lavoratore "stagionale" il diritto di precedenza nella riassunzione (anche a termine, nulla specificando il CCNL).
Queste al momento sono le valutazioni spendibili per una ragionevole "programmazione" dei contratti a termine per i prossimi 03 anni, salvo sorprese ...
Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara
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