Con riguardo al "valore legale del documento trasmesso via Posta Elettronica certificata (PEC), ma sottoscritto con firma digitale", allo stato attuale deve dirsi che tale forma è la forma di confezione ottimale dell'atto.
Se la PEC oggi costituisce un valido strumento di trasmissione e notifica, l'apposizione di firma digitale è indispensabile nei negozi giuridici privati per conseguire l'effetto di prova legale alla sottoscrizione ex. art. 2700 delCodice Civile (prova legale della provenienza dell'atto dal Sottoscrittore, non del contenuto!).
Negli atti privati, proprio per l'efficacia negoziale che essi per lo più presentano (idonea cioè a vincolare cioè altri privati) è indispensabile la firma digitale. La PEC è strumento di trasmissione, ma nelle sue procedure non è pensata per garantire gli effetti di autenticità all'atto. La PEC è solo un vettore dell'atto!
Per queste considerazioni, vai al link: http://www.diritto.net/ dirittonet-home/diritto-della- rete-web-internet/4456-che- pec-cato-la-posta-elettronica- certificata-tra-equivoci-e- limitati-utilizzi-concreti. html
Diverso, invece, è il caso del rapporto PA-Cittadino, per veicolare non tanto atti che coinvolgono privati, ma istanze gestite direttamente con la PA, almeno per le istanze "in carta semplice".
Sul punto, la Circolare del Dip. Funzione Pubblica nr. 12/2010 ha precisato (limitatamente alle domande di concorso, ma estraendo un principio generale radicato nell'art. 38 DPR 445/2000 e nell'art. 16-bis.05°comma l. 02/2009) che per tutte le istanze "in carta semplice" da presentarsi alla PA, a mezzo di notifica per posta, detta notifica può svolgersi anche tramite PEC.
Quanto, poi, alla circostanza che l'istanza "in carta semplice" contenga anche la "firma digitale", deve dirsi che in questo caso, l'art. 16-bis. 05°comma rende superflua la sottoscrizione, per aver introdotto una "novella" all'art. 65 del D.lgs. 82/2005 (lettera c/bis) secondo cui, ai fini della sottoscrizione, non serve la firma digitale, in quanto l’autore è già "identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata". Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito Internet della PA secondo le modalità di cui alle lettere sopra elencate sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara
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