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mercoledì 24 ottobre 2012

ASSUNZIONE SOSTITUTIVA DI FAMILIARI DI DIPENDENTI TOSSICODIPENDENTI IN ASPETTATIVA EX DPR 309/1990: SI OSSERVANO I 36 MESI?


Una breve testo per precisare alcune note interpretative, in dissenso dal parere espresso nella Collana La riforma del lavoro, il Sole 24 OreI contratti a termine, nr. 03 (a cura di BOSCO), circa l'interpretazione dell'art. 124 DPR 309/1990 (TU tossicodipendenze).
Detta collana, in un brevissimo inciso precisa: "Si ritiene che anche il contratto a termine stipulato per sostituire (DPR 309/1990) i lavoratori tossicodipendenti in aspettativa e dei familiari in aspettativa che supportano il lavoratore interessato non sia computabile nel limite massimo dei 36 mesi".
A Ns. modesto avviso, questa interpretazione dell'art. 124 TU non si può accettare, perchè contra legem!
Innanzitutto, la l. 247/2007 (Protocollo Welfare) che ha introdotto i "36 mesi" tra le eccezioni alla regola non ha contemplato questa ipotesi: e le eccezioni, si sa, non sono suscettibili di interpretazione analogica (art. 14 preleggi).
Nè ci paiono sussistere gli estremi per ritenere che l'art. 124 abbia introdotto una regolamentazione speciale per la durata massima dei rapporti a termine sostitutivi dei tossicodipendenti.
Addirittura, la lettura dell'art. 124 mostra che di "durata massima sostitutiva" si parla solo in considerazione dei rapporti "avventizi" del Pubblico Impiego (comma 03), nulla specificandosi per l'impiego privato, limitandosi l'art. 124 a rinviare alla normativa comune dei rapporti a termine: allora (1990), l. 230/1962, oggi D.lgs. 368/2001, modificato dalla l. 92/2012. Quindi, in forza di tale palese rinvio, devono ritenersi applicabili le disposizioni generali e quindi anche il limite dei "36 mesi".
Una conferma in questo senso viene addirittura dal primo comma che ammette la facoltà del Dipendente "tossicodipendente" di assentarsi, per la durata del trattamento, ma comunque fino a 03 anni. 03 anni è il confine segnato dal legislatore per contemperare le esigenze personali alla conservazione del posto del Dipendente tossicodipendente e le esigenze organizzative dell'Azienda a ... regolarsi diversamente! E' evidente che da questa previsione si deduceva già prima della l. 247/2007 l'impossibilità dell'Azienda di invocare la "ragione sostitutiva" del tossicodipendente in un contratto a termine per più di 03 anni. Regola comunque parallela e simmetrica con quella generale sulla durata massima dei contratti a tempo determinato.
Devesi poi ritenersi superato il parere espresso dalla Circolare Min. Lav. 164/91 che, nell'intento di favorire i lavoratori tossicodipendenti, aveva esteso la durata della loro aspettativa oltre il triennio, nel silenzio della legge, nel comprensibile e umanissimo disegno di garantire al tossicodipendente un appoggio familiare nel caso (molto frequente) che la terapia vada oltre il tempo necessario alla conservazione del posto (03 anni). Di riflesso, questa disposizione legittimava assunzioni "avventizie" anche molto lunghe, oltre il triennio. Operazioni che, però, oggi non paiono più possibili, essendo la regola superata dalla l. 247/2007 che non ha contemplato questo specifico caso.
Naturalmente, questa indicazione non vale più, ove emergesse una disposizione di prassi che conferma, anche dopo le nuove regole dei "36 mesi" questi speciali trattamenti per i tossicodipendenti e le famiglie.
La Ns. valutazione, però, appare al momento la più prudente e la più allineata al dettato e alla logica legislativa.
Restiamo a disposizione per aggiornamenti

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

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