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venerdì 5 ottobre 2012

IL LAVORO A CHIAMATA SENZA VALUTAZIONE DEI RISCHI: RIFLESSI ISPETTIVI, CONTRATTUALI ED ECONOMICI


L'art. 33 lett. c) del D.lgs. 276/2003 (non modificato dalla l. 92/2012) vieta la stipula del lavoro a chiamata per i Datori di Lavoro che non abbiano proceduto a valutazione dei rischi.
Non è infrequente riscontrare in sede di prassi ispettiva la propensione degli Ispettori a discooscere in via automatica i rapporti di lavoro "a chiamata" e a trasformarli a tempo indeterminato (e a tempo pieno), ove difetti questo requisito.
In una breve e pregevole nota dalla rubrica Controlli e Garanzie di Pianeta Lavoro e Tributi nr. 14/2010, tale prassi veniva fatta oggetto di penetranti critiche, sulla scorta dell'osservazione che la legge, pur imponendo la cessazione del lavoro a chiamata frattanto instaurato, non prevede l'automatica conversione del rapporto a chiamata in "lavoro subordinato" normale. 
Questo per l'operatività di un divieto, in presenza del quale è più coerente aspettarsi una nullità, non una trasformazione in altro rapporto. Certo, se l'Ispettore riscontra gli estremi del lavoro a tempo pieno e indeterminato può dichiarare la sussistenza di tale fattispecie, ma l'onere della prova incombe sull'Ispettore e nel dubbio tale effetto non può presumersi. Vale il principio della conversione del rapporto nullo, che ex. art. 1424 del Codice Civile non è automatica, ma da provarsi da parte di chi sia interessato a farla valere
Crediamo che questa valutazione si da condividersi, per l'evidente analogia con la previsione dell'art. 03 l. 756/1964 che, vietando i contratti di mezzadria e dichiarandoli nulli e, quindi, privi di effetti, salvaguardava comunque gli effetti economici frattanto prodotti, in considerazione della tutela del contraente debole (agricolo).
Analogo effetto (perchè analoga è la ratio di tutela del contraente debole, in questo caso, il Lavoratore) deve riprodursi nella fattispecie citata: si deve al riguardo tener conto dell'art. 2126 del Codice Civile, che salvaguardia le prestazioni di fatto eseguite, in esecuzione di un contratto di lavoro nullo posto in essere contra legem

Studio Francesco Landi
Consulente del Lavoro in Ferrrara

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