Come noto, la l. 92/2012 ha disposto nuovi e più lunghi intervalli che devono intercorrere, ai fini della riassunzione a termine, tra un contratto a tempo determinato e l'altro: 90 gg., se il rapporto è superiore a sei mesi, 60 gg. se il rapporto è inferiore a sei mesi.
Come interferisce questa disciplina con i bandi e le graduatorie di concorso, che usualmente vengono gestiti in queste circostanze dalla PA?
Il Parere citato ha disposto un'interessante interpretazione adeguatrice della l. 92/2012 alla riforma Monti-Fornero, in due casi decisamente significativi:
A) Assunzione a termine di Dipendente già assunto a tempo determinato, ma sulla base di graduatoria diversa: Il nuovo rapporto va gestito a prescindere da qualsivoglia connessione con il precedente. Pertanto, ai fini della valida stipulazione a termine, non devono essere osservati i nuovi più lunghi tempi di interruzione tra un rapporto e l'altro.
B) Assunzione a termine di Dipendente, già assunto a tempo determinato, ma in forza della stessa graduatoria: Tra i due rapporti sussiste continuità funzionale e materiale e, pertanto, vanno osservati i termini di interruzione di 60-90 gg. previsti dalla l. 92/2012.
Lo stesso dicasi per la "regola dei 36 mesi": si cumulano a questi fini, cioè, solo i rapporti che attengono a medesime graduatorie, ma non quelli che ineriscono a graduatorie diverse.
Il parere è discutibile.
Al momento, infatti, non essendo state disposte le disposizioni specifiche "di adeguamento" alla Monti-Fornero del lavoro pubblico, deve valere l'indicazione dell'art. 36 D.lgs. 165/01 che per il tempo determinato recepisce in toto (a titolo di "rinvio formale") le disposizioni private. Quindi, al lavoro pubblico si applica sine glossa l'attuale versione del D.lgs. 368/2001 relativo al lavoro a termine.
Se la conclusione relativa alla "regola dei 36 mesi" si può in questo senso ritenere ortodossa, perchè ripetitiva del diritto vigente che subordina il computo per rapporti aventi "mansioni equivalenti" (e qui si trova la ratio delle graduatorie di "discriminare" i rapporti ai fini del calcolo), quella sui rinnovi non ha riscontro nè nella versione precedente del D.lgs. 368/2001, nè nella l. 92/2012, nè nelle leggi di Finanza Pubblica (l'art. 05 fa scattare la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto stipulato prima del termine di interruzione a prescindere dal tipo di mansioni esercitate, quindi anche per mansioni diverse!).
Ciò rende problematico il giudizio di legittimità di tale parere e rende altresì problematica la previsione che tali indicazioni possano consolidarsi sul lungo periodo.
Nel breve periodo, però, valgono come indicazione di prassi.
Ma certamente, fino a che non saranno revocate, vincoleranno i Dirigenti e potranno essere osservate ai fini della contrattualistica.
Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara
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