Una breve nota per attenzionare l’avvio
del Fondo per favorire l’occupazione di donne e giovani, previsto dalla legge
214/2011 (cd DL Salva Italia). Beneficiari (fino al 31/03/2013) di queste
disposizioni saranno i Datori di Lavoro (ci riserviamo di verificare eventuali
distinguo tra “Aziende”, “Studi etc.”) che abbiano “stabilizzato” una donna o
un giovane fino a 29 anni di età. Quelli che qui di seguito si enunciano sono
ancora rumors giornalistici, per quanto autorevoli; le seguenti informazioni,
pertanto, dovranno essere assestate con la pubblicazione del Dm, al momento non
disponibile.
La disposizione è intesa a sostituire il
contratto di inserimento, in via di abrogazione dopo il 31/12/2012 e oggetto di
critiche per le gravi penalizzazioni che soprattutto le donne di fascia
intermedia (non apprendiste, né “anziane”) vengono così a patire.
Il beneficio consisterà in un contributo
pari a € 12.000 (dodicimila/00) e riguarderà giovani fino a 29 anni
(verosimilmente 29 11 mesi e 364 gg., ma dovremmo sul punto attendere conferma
ministeriale) e donne (indipendentemente dall’età anagrafica). Il suddetto
beneficio si applica fino ad un massimo di 10 contratti per ciascun Datore di
Lavoro. Il contributo potrà essere erogato a fronte di stabilizzazione di
rapporti di lavoro costituiti a tempo determinato, di collaborazioni coordinate
e continuative, di associazioni in partecipazione, trasformate in lavoro
dipendente. Potranno essere “stabilizzati” a tempo determinato non solo
rapporti in essere, ma anche rapporti cessati da non più di 06 mesi.
Come noto, la fattispecie di
“stabilizzazione” è vaga e imprecisa: è verosimile, però, che in analogia con
quanto già disposto per analoghi benefici dai bandi della Camera di Commercio
(almeno di Ferrara), sia necessario una formale “clausola di stabilità”, con la
quale il Datore, per un certo periodo di tempo, si obbliga a non recedere,
salvo che per giusta causa: giustificando così la percezione di una somma di
denaro. Ci riserviamo comunque approfondimenti.
E’ ammessa la stabilizzazione a tempo
parziale: ma sul punto, ci riserviamo approfondimenti circa la previsione di
eventuali “limiti minimi orari”.
Di particolare interesse, l’ estensione
dei benefici alle assunzioni a termine, nel chiaro intendimento di “compensare”
le restrizioni e gli aggravamenti introdotti dalla l. 92/2012 (vedi incremento
di 1,4% sui contributi INPS per le assunzioni diverse da quelle sostitutive).
Il valore dell’incentivo sarà di € 3.000 (tremila/00) per i contratti di durata
inferiore a 12 mesi; a € 4.000 (quattromila/00), se la durata del contratto
supera i 18 mesi; a € 6.000 (seimila/00) se il rapporto supera i 24 mesi (mesi
attivati comunque a partire dalla pubblicazione del Dm in esame sulla Gazzetta
Ufficiale).
I contributi saranno corrisposti dall’INPS
in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo disposizioni
che verranno emanate per consentire l’individuazione del click day.
Al momento, ci è dato
comprendere che i benefici si applichino ai rapporti comunque stabilizzati.
Non sembra quindi
essere decisiva la circostanza che il Lavoratore si trovi a permanere in
Azienda con un contratto "flessibile" (non a tempo indeterminato) al
momento dell'entrata in vigore del dm: circostanza che invece è prevista per la
regolarizzazione dei Lavoratori extra-UE (di cui si predica,
invece, l'attualità del rapporto al momento dell'entrata in vigore della
sanatoria/Click Day).
Una circostanza che, al momento, pare
altresì evincersi dalla previsione del dm che ammette alla stabilizzazione
rapporti chiusi fin da 06 mesi (con ciò ridimensionando la rilevanza del
requisito di attualità del rapporto di lavoro).
Quel che rileverà sarà
la trasformazione a tempo indeterminato.
Ci riserviamo di
valutare la possibilità di una stabilizzazione "ora per allora", nel
caso qui di seguito riporato.
Se, ad
esempio, al 30/11, nel mezzo del rapporto a termine, le parti si impegnano
a formalizzare una promessa di assunzione stabile, per fruire dei benefici in
esame, ci pare più prudente allinearsi sulle indicazioni di prassi finora
in uso presso la Camera di Commercio di Ferrara, che impongono la cd
"clausola di stabilità". Occorrerà, quindi, per rendere attuale la
prospettiva di una agevolazione della stabilizzazione, che il Datore si impegni
formalmente a non recedere per un lasso di tempo adeguato.
Studio Francesco Landi
Consulente del Lavoro in Ferrara
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