L'art. 05.08°comma DL 95/2012, con disposizione draconiana, ha introdotto la seguente disposizione (che si riporta per intero):
Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Presa alla lettera, la disposizione parrebbe impedire la monetizzazione delle ferie (sui riposi e permessi non si può dire molto in questa sede, trattandosi di previsioni legate alle singole organizzazioni pubbliche). E con questo non solo è stata fatta oggetto di pesanti critiche da parte della stampa (Sole 24 Ore del 09/10/12), ma anche di enormi oscillazioni interpretative da parte dell'ordinamento della Funzione Pubblica (che, per altro, l'08/10 ha nel giro di pochissime ore lanciato un parere e poi lo ha revocato!).
Al momento, fa stato la Nota Prot. 32397 del 06/08/2012 con la quale la Funzione Pubblica ha escluso di applicare la norma a casi usuali di "monetizzazione" delle ferie, quelli cioè in cui il differimento e la conseguente impossibilità di fruirne del lavoratori rientrano in cicli organizzativi normali (es. punte di lavoro hanno impedito il godimento pieno delle ferie, malattia etc.), debitamente motivati.
Il parere è consultabile al link: http://www. funzionepubblica.gov.it/media/ 996345/nt_32937_del%206_8_ 2012_art_5_c_%208_dl_95_2012_ abrogazione_liquidazione_ ferie_non_godute.pd.
Con questo, la Funzione Pubblica (anche per evitare censure di incostituzionalità) corregge l'apparente e ottuso rigore della norma piegandola come più flessibile criterio di "buona gestione", per punire abusi e per invertire l'onere della prova in capo a quelle Amministrazioni, che abbiano messo a punto "piani-ferie" anomali.
La migliore difesa, quindi, è predisporre una programmazione feriale armonica.
Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara
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