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giovedì 6 settembre 2012

LITIGI IN AZIENDA TRA DIPENDENTI: QUALI SANZIONI DISCIPLINARI?


Una non troppo risalente pronuncia della Corte di Cassazione 16192/2011, la quale ritiene sproporzionato il licenziamento comminato, dal datore di lavoro, per un semplice diverbio verbale tra due lavoratori.
Un litigio verbale che non è degenerato in rissa, né, tantomeno, aveva bloccato il ciclo produttivo dell'azienda, non può - a detta dei giudici - sfociare in un licenziamento disciplinare.
A contrariis, tale sentenza deve intendersi nel senso che, comunque, in caso di blocco della produzione o di rissa, il licenziamento può essere disposto. Ciò comunque non esonera il Datore, nel suo prudente apprezzamento, di valutare se nell'eventuale situazione a lui occorsa, non ricorrano per caso altre circostanze che nel concreto giustifichino il licenziamento in presenza di litigio verbale tra Dipendenti: ad esempio, se nell'alterco, un Lavoratore emette dichiarazioni gravemente offensive o per l'altro litigante o per suoi familiari e non proceda poi a scusarsi, è evidente che il licenziamento è giustificato per l'evidente situazione di incompatibilità/intollerabilità ambientale e psicologica che si è determinata.
Allo stesso modo, però, se il Dipendente trascende nel parlare, ma contemporaneamente versa in uno stato emotivo particolare (per la perdita ad es. di un figlio), può essere opportuno soprassedere.
Il caso è molto frequente nelle Aziende e presenta un carattere per così dire emblematico e tale da poter assurgere ad una piccola "esemplificazione didattica" di come comportarsi in presenza di simili casi, per rendere l'azione disciplinare più spedita e adeguata.
Resta inteso che l'azione disciplinare non può applicarsi a fatti passati.

Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara

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